Ordinanza nº 124 da Constitutional Court (Italy), 26 Marzo 1991

RelatoreLuigi Mengoni
Data di Resoluzione26 Marzo 1991
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.124

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Ettore GALLO,

Giudici

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 1o febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), promossi con n. 21 ordinanze emesse il 16 e 24 maggio 1990 dal Tribunale di Milano, iscritte ai nn. 620, 621, 622, 623, 624, 625, 631, 632, 633, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 731, 732 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40, 41, 43 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di costituzione di Ghiroldi Fulvio ed altra, Paradiso Nicola, D'Avolio Antonio, Lupino Mariuccia, Mangone Marino Gilberto e della S.p.A. Esselunga nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella udienza pubblica del 12 febbraio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

uditi gli avvocati Luciano Ventura e Piergiovanni Alleva per Ghiroldi Fulvio ed altra, Paradiso Nicola e D'Avolio Antonio, l'avvocato Luciano Crugnola per Lupino Mariuccia e Mangone Marino Gilberto, gli avvocati Manfredo Lavizzari ed Enrico Biamonti per S.p.A. Esselunga, e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ventuno ordinanze del medesimo tenore, in data 16 o 24 maggio 1990, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt.3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.2 del d.l. 10 febbraio 1977, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 91, "nella parte in cui esclude, senza limiti temporali, la computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità del settore del commercio".

    La questione nasce da una domanda riconvenzionale proposta dai datori di lavoro convenuti in giudizio, i quali, invocando la nullità, ex art. 4 del decreto citato, delle clausole dei contratti collettivi del settore terziario prevedenti il calcolo dell'indennità di contingenza anche sulla quattordicesima mensilità, pretendono la restitú2ione delle somme pagate a questo titolo per la parte corrispondente agli scatti di contingenza maturati dopo il lo febbraio 1977.

    Il divieto di computo di questi incrementi é argomentato dal giudice a quo sul duplice rilievo, da un lato, che l'indennità di contingenza é una delle forme di indicizzazione i cui effetti non possono essere calcolati con modalità e su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla coli. trattazione collettiva 'prevalente nel settore dell'industria, dall'altro che da tale contrattazione non é prevista la quattordicesima mensilità.

    Così interpretata, la norma é sospettata di contrarietà all'art. 36 Cost. perchè, escludendo indefinitamente nel tempo l'incidenza degli aumenti dell'indennità di contingenza su un elemento della retribuzione, ne impedisce l'adeguamento alle variazioni dei costo della vita pur dopo la cessazione dell'emergenza che giustificava in via eccezionale l'intervento restrittivo dei legislatore.

    Sarebbe violato anche il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) perchè mentre per i lavoratori dell'industria l'indicizzazione opera su tutta la retribuzione ordinaria, ripartita in tredici mensilità, la retribuzione dei lavoratori del commercio, ripartita in quattordici mensilità, é coperta solo parzialmente.

  2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti con due atti distinti, successivamente integrati da ampie memorie, gli appellati Marino Gilberto Mangone e Fulvio Ghiroldi e altri.

    Sia l'uno che gli altri concludono per la fondatezza della questione, ma il primo, a differenza dei secondi, formula tale domanda subordinatamente al non accoglimento di una interpretazione della norma impugnata diversa da quella seguita dal giudice remittente. Quest'ultima non sarebbe ius receptum: da essa divergono alcune sentenze recenti della Corte di cessazione, secondo le quali l'art. 2 del d.l. n. 12 dei 1977 non impedirebbe che gli scatti di contingenza maturati dopo il I' febbraio 1977 siano computati sulla quattordicesima mensilità, ma vieterebbe soltanto il computo secondo sistemi di indicizzazione diversi da quello del settore industriale

    In punto di fondatezza l'argomento centrale sviluppato dal patrocinio dei lavoratori é quello medesimo dell'ordinanza di rimessione, cioé il travalicamento del limite temporale della situazione di emergenza in vista della quale il provvedimento del 1977 fu emanato. Si sostiene che la mancata fissazione di un termine, quale previsto dall'art. 5 del decreto-legge, poi soppresso in sede di conversione, costituisce un vizio originario di legittimità costituzionale. In subordine si indicano come termini...

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