Sentenza nº 167 da Constitutional Court (Italy), 18 Aprile 1991

RelatoreAldo Corasaniti
Data di Resoluzione18 Aprile 1991
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.167

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI,

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 9 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Alvisi Roberto e Ditta Automobili Pichierri, iscritta al n. 725 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Pretore di Bologna, con decreto ex art. 700 c.p.c. emesso il 10 aprile 1990, ordinava alla Ditta Automobili Pichierri di consegnare ad Alvisi Roberto l'autovettura adattata per il trasporto di invalidi dal predetto acquistata per le esigenze dei foglio minore, invalido al 100,10, nonostante l'avvenuta corresponsione, da parte dell'acquirente, dell'I.V.A. nella misura del 4% in luogo di quella del 19%.

    Convocate le parti, il Pretore, con ordinanza emessa il 26 settembre 1990, sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge 9 aprile 1986, n. 97, nella parte in cui prevede che sono assoggettate ad I.V.A., con aliquota del 4%, soltanto le cessioni di veicoli adattati ad invalidi titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie e non anche quelle riguardanti i portatori di handicap non titolari di patente E.

    Ad avviso del Pretore la questione sarebbe rilevante, poichè il suo accoglimento consentirebbe la conferma del provvedimento d'urgenza adottato inaudita altera parte, dovendosi ritenere l'Alvisi adempiente, laddove il rigetto condurrebbe a diversa statuizione.

    In punto di non manifesta infondatezza osserva ancora il Pretore che la restrizione del beneficio della riduzione dell'aliquota I.V.A. ai soli portatori di handicap titolari di patente F sembra contrastare con vari precetti della Costituzione: a) in primo luogo, con il primo comma dell'art. 3, non potendosi dubitare che il principio ivi sancito di uguaglianza senza...

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