Sentenza nº 172 da Constitutional Court (Italy), 22 Aprile 1991

RelatoreGabriele Pescatore
Data di Resoluzione22 Aprile 1991
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.172

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI,

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 dalla Corte dei conti-sezione terza giurisdizionale -sul ricorso proposto da Emilia Urciuoli, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza in data 26 aprile 1990, la Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

La norma dispone che l'indennità integrativa speciale non é cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto Per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ne deriva che dell'indennità integrativa é salvaguardata, al pensionato che lavori, una parte rappresentata dalla differenza tra il trattamento minimo I.N.P.S. e l'importo connesso alla pensione in godimento.

Per contro, tale trattamento deve intendersi escluso nella diversa e non contemplata ipotesi in cui il pensionato non presti più opera retribuita: come nel caso all'esame del giudice remittente, caso in cui il titolare di pensione indiretta ha cessato di prestare attività lavorativa ed anzi, Per il servizio reso quale ex insegnante statale, ha conseguito altresì la pensione diretta.

La Corte dei conti dubita della razionalità di una norma che, mentre attribuisce l'integrazione al dipendente statale in attività di servizio, percettore, come tale, della indennità integrativa speciale, se titolare di trattamento pensionistico inferiore al minimo I.N.P.S., nel contempo la Preclude al dipendente che, cessata ogni attività lavorativa, sia titolare...

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