Sentenza nº 333 da Constitutional Court (Italy), 11 Luglio 1991

RelatoreRenato Granata
Data di Resoluzione11 Luglio 1991
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.333

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Ettore GALLO,

Giudici

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 71? 72 e 72- quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n.685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza), (corrispondenti rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) promossi con ordinanze emesse l'8 gennaio 1991 dal Pretore di Bergamo - sezione distaccata di Grumello del monte; il 12 ottobre e 31 dicembre 1990 e il 9 gennaio 1991 dal Tribunale di Roma (n. 4 ordd.); l'11 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Camerino (n. 2 ordd.), iscritte rispettivamente ai nn. 73, 163, 164, 16S, 166, 215 e 216 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8, 12 e 14, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

udito l'Avvocato dello Stato Ignazio Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza dei 12 ottobre 1990 il Tribunale di Roma, all'esito del dibattimento penale celebrato nei confronti di Martignetti Romeo, imputato dei reato di cui all'art.71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 per aver illecitamente detenuto 0,389 grammi di cocaina, ha sollevato questione incidentale di costituzionalità degli artt. 71, 72 e 72-quater della legge n. 685 dei 1975, come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli arti. 73, 75 e 78 dei T.U. 9 ottobre 1990, n. 309) in relazione agli. artt. 3 e 25 della Costituzione.

    In particolare il Tribunale rimettente sembra muovere dalla possibilità di una lettura duplice delle norme censurate secondo che la fattispecie di cui all'art.71 cit. si intenda dal legislatore configurata come reato di pericolo di spaccio, presunto in maniera assoluta, ovvero si ritenga che "la suddetta fattispecie punisce non già il pericolo di spaccio, bensì direttamente il consumo".

    In relazione alla prima ipotesi denuncia "violazione del principio di ragionevolezza, in contrasto don l'art.3 della Costituzione" in quanto Inesperienza giudiziaria mostra che di regola i consumatori, specie di sostanze stupefacenti cd. "leggere" si riforniscono di quantità superiori al fabbisogno giornaliero, onde il criterio della "dose media giornaliera" non può costituire un parametro ragionevole, corrispondente cioé all'id quod plerumque accidit, su cui possa attendibilmente fondarsi una prognosi legale di pericolo di spaccio.

    Con riferimento poi alla seconda ipotesi, che il tribunale rimettente sembra preferire. "la portata normativa degli arti. 71, 72 e 72-quater appare in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione", là dove alla stregua di tali disposizioni "la detenzione per comprovato uso personale e addirittura l'effettivo consumo di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla dose media giornaliera sono sanzionati come reato".

    In questa prospettiva il Tribunale muove tre ulteriori censure di costituzionalità.

    Ritiene innanzi tutto sussistere un'ipotesi di disparità di trattamento nella forma di pari trattamento di situazioni diverse perchè, in caso di detenzione di sostanze stupefacenti in misura appena superiore alla dose media giornaliera, sarebbero assoggettati alla stessa sanzione sia il soggetto che ha ceduto la droga, sia quello che l'ha consumata giacchè, trattandosi di un fatto minimo in senso assoluto, la pena non potrebbe essere differenziata.

    Inoltre risulterebbe violato il principio della necessaria offensività dei reato, che costituisce limite alla discrezionalità dei legislatore penale. Infatti nel caso della detenzione destinata al consumo o di effettivo consumo di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla dose media giornaliera non sarebbe configurabile la lesione o l'esposizione a pericolo di un bene giuridico che possa giustificare la sanzione penale. Ove anche poi si considerassero come vittime della droga, non solo lo stesso tossicodipendente, ma anche i suoi familiari, i suoi amici, la comunità in cui vive, la società nel suo complesso; il rischio di tale incidenza esulerebbe dei tutto dall'assunzione, anche abituale, delle cd. sostanze stupefacenti "leggere" che non inducono tossicodipendenza, e rappresentano un rischio assai remoto in caso di uso occasionale di oppiacei o cocaina. inoltre, nel caso di assunzione abituale di sostanze stupefacenti "pesanti", il Tribunale rimettente osserva che il tossicodipendente é indefettibilmente punito per la detenzione a fine di consumo di quantità superiori alla dose media giornaliera anche se, nel caso concreto, i beni tutelati non abbiano corso alcun Pericolo, non essendo egli ammesso a provare l'insussistenza dei pericolo.

    Infine il giudice a quo ritiene che il meccanismo normativa attraverso il quale il legislatore individua la fattispecie penalmente rilevante contrasti con la riserva di legge in materia penale sancita dall'art.25 Cost. essendo demandato ad un decreto dei Ministro della sanità (tra l'altro) la determinazione dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere senza che risulti soddisfatta l'esigenza di predeterminazione ad opera della norma primaria del contenuto essenziale della fattispecie penale.

    E Poichè, secondo l'avviso dei giudice rimettente, il criterio quantitativo é di per sè stesso ontologicamente inidoneo a determinare la condotta legittimamente punibile (spaccio) ed a differenziarla da quella non punibile (consumo) alla stregua della Costituzione, l'unica via per ricondurre il denunciato complesso normativo nell'ambito della legittimità costituzionale é, a giudizio del Tribunale di Roma, eliminare dall'art.72 della legge (art.75 del tu.) l'inciso "in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma I dell'art.72-quater" (art.78 del t.u.).

  2. - Con ordinanze del 31 dicembre 1990 (nel procedimento penale a carico di Bartolomei Claudio). del 9 gennaio 1991 (nel procedimento penale a carico di Saporito Fabrizio) e del 9 gennaio 1991 (nel procedimento penale a carico di Marconi Massimo) il Tribunale di Roma sollevato analoga questione incidentale di costituzionalità.

  3. - Con ordinanza dell'8 gennaio 1991 il Pretore di Bergamo, Si ne distaccata di Grumello dei monte - nel corso di un procedimento penale a carico di Piensi Massimo, imputato di detenzione di sostanze stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - ha sollevato, in riferimento agli artt.3, 27 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale delle medesime norme della legge n. 685 del 1975, come modificate dalla legge n.162 del 1990, nella parte in cui sottopongono a sanzione penale la detenzione a fine di uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope in misura superiore alla dose media giornaliera. Sostiene il giudice a quo che la normativa censurata viola l'art.3 Cost. (perchè sottopone ad uguale trattamento situazioni notevolmente diverse in relazione alle caratteristiche dei soggetti agenti), l'art.27 Cost. (perchè commina pene i cui limiti edittali sono del tutto divergenti dalla finalità rieducativa dell'imputato), l'art.32 Cost., perchè, anzichè tutelare la salute dei singoli assuntori, sottopone invece a pena detentiva (formalmente una condotta, ma di fatto) lo stato personale di tossicodipendenza.

  4. - Con ordinanza dell'11 febbraio 1991 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Camerino, nel procedimento penale nei confronti di Andreani Gianluca, imputato di illecita detenzione di 7,94 grammi di hashish, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle medesime norme in relazione all'art.25 della Costituzione. Il giudice rimettente lamenta la violazione del principio di riserva di legge dettato dall'art.25 Cost. per essere gli elementi costitutivi della fattispecie penale posti con decreto del Ministro della sanità. Svolge quindi argomentazioni in tutto analoghe a quelle espresse dal Tribunale di Roma nella menzionata ordinanza del 12 ottobre 1990.

  5. - In tutti i giudizi suddetti si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle questioni sollevate con l'ordinanza dell'8 gennaio 1991 dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del monte, in quanto carente di motivazione sulla rilevanza e per incertezza nell'identificazione della questione sottoposta alla Corte.

    Nel merito. poi, sia di tale ordinanza che delle altre sopra indicate, ha sostenuto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle questioni sollevate.

    L'Avvocatura ritiene innanzi tutto che l'individuare in una dose giornaliera di quantità di droga il discrimine tra comportamento sanzionabile penalmente e comportamento sanzionabile solo amministrativamente costituisce esercizio di un potere discrezionale dei legislatore non censurabile in sede di giudizio di costituzionalità delle leggi.

    ...

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