Sentenza nº 1310 da Council of State (Italy), 08 Marzo 2010

Data di Resoluzione08 Marzo 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giovanni Ruoppolo, Presidente

Luciano Barra Caracciolo, Consigliere, Estensore

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione II TER n. 6910/2006;

Sul ricorso numero di registro generale 8081 del 2007, proposto da:

Indal Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Cataldo D'Andria, Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso Cataldo D'Andria in Roma, v.le Regina Margherita 262/264;

Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ministero delle politiche agricole e forestali, Organismo Pagatore della Reg.Lombardia - Direz.generale dell'agricoltura in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. n.c.;

Tosoni Angelo n.c.;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2010 il Cons. Luciano Barra Caracciolo e uditi per le parti gli avvocati Viglione.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio ha respinto il ricorso ed i connessi motivi aggiunti proposti dalla impresa agricola attuale appellante, avente qualità di soccidante nell'ambito degli stipulati contratti di tale tipo, avverso il provvedimento dell'AGEA del 14 aprile 2005 nella parte in cui disponeva che i titoli provvisori di soccida potevano essere pienamente utilizzati, trasferiti, o convertiti in titoli ordinari, ai fini dell'accesso al nuovo regime di pagamento unico, solo con l'assenso del soccidario nel periodo di riferimento, ed inoltre proposti: avverso le Circolari dell'AGEA recanti disposizioni in tal senso, avverso la nota prot. s\296 del 5 aprile 2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali nonché avverso il successivo regolamento di cui al d.m. 3 agosto 2005 e la circolare attuativa AGEA del 19 ottobre 2005, confermanti tale determinazione.

Riteneva il Tribunale che la mera introduzione del sistema del premio unico non aveva reso irrilevante la riferibilità del premio ai sottostanti specifici regimi di sostegno, resi ?titolo? per ottenere ora il premio unico in relazione ad almeno uno dei regimi di sostegno per il quale era stato già fruito il pagamento in base al regime precedente. Tale rilevanza delle sottostanti posizioni dei destinatari dei premi confluiti nel premio unico permaneva non soltanto in relazione al settore per cui il premio veniva erogato, ma anche al modulo organizzativo con cui l'attività che dava titolo al premio era svolta (ove la stessa non fosse stata esercitata da un solo soggetto bensì in forme associative). La rilevanza ancora attuale dell'esigenza dell'assenso del soccidario trovava conferma nel d.m. 3 agosto 2005 con cui il Ministero delle politiche agricole aveva evidenziato come spettasse agli Stati membri individuare l'agricoltore anche nei casi specifici di accordi associativi, tra cui la soccida, nonché nell'art.3 della l.n.231\05 che prevede l'assenso del soccidario nelle richieste di registrazione sul Registro nazionale titoli, contenente tutti gli elementi caratteristici dei titoli all'aiuto, e nell'art.1-bis, comma 6 della l.n.81\12006, riferentesi ai diritti d'aiuto di cui al Reg CE n.1782\2003 derivanti proprio da contrati associativi di soccida (con assegnazione di quote percentuali spettanti in misura uguale al soccidante e al soccidario).

Il Tar escludeva poi l'illegittima introduzione da parte del d.m. attuativo del Reg.CE del 2003 di regole riferite ai rapporti tra soccidante e soccidario di cui la normativa comunitaria non conterrebbe alcun riferimento. La regola del consenso del soccidario veniva invece a porsi come una necessaria considerazione del titolo che aveva dato luogo ad un'attività zootecnica svolta in forma associata e che andava come tale considerata anche in sede di premio unico. Né l'assenso del soccidario per conferire al solo soccidante la legittimazione a proporre la domanda di premio unico poteva ritenersi un indebito aggravamento della procedura, essendo il soccidario l'altro soggetto con il cui concorso, in associazione soccidaria, era stata svolta l'attività zootecnica costituente titolo dello svolgimento del regime di sostegno che aveva consentito la fruizione di un pagamento per il periodo cui si riferisce l'art.33 del Reg CE 1782\2003. Neppure potevano ritenersi rilevanti eventuali difficoltà di ottenere assenso dai vecchi soccidari degli anni 1990-92, essendo espressamente previste come cause esimenti dall'obbligo di produrre gli assensi, rinunce liberatorie ovvero subentri di altre persone nelle prerogative dell'originario soccidario.

Appella la società originaria ricorrente deducendo i seguenti motivi:

  1. Violazione da parte del Tar degli artt. 33, 34, 37, 38, 44, 48 e 49 del Reg. CE n.1782\2003. Contrasto con le medesime...

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