Sentenza nº 414 da Constitutional Court (Italy), 19 Novembre 1991

RelatoreFrancesco Paolo Casavola
Data di Resoluzione19 Novembre 1991
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.414

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI,

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 febbraio 1991 dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Di Lorenzo Antonino iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Cappelluti Davide, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un procedimento relativo all'esame di un'istanza per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare, proposta da un detenuto che stava scontando un periodo di reclusione militare (inflittagli per il reato di rifiuto di prestare il servizio di leva), il Tribunale militare di sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa il 18 febbraio i991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 27, 29, 31 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

    A parere del giudice a quo dovrebbe escludersi che il beneficio in argomento possa essere esteso alla pena della "reclusione militare", in quanto il tenore letterale della norma impugnata espressamente si riferisce soltanto all'"arresto" ed alla "reclusione" e non già, genericamente alla "pena detentiva" (locuzione usata invece nell'art. 54 della stessa legge di ordinamento penitenziario) in cui può viceversa ritenersi compreso il concetto di "reclusione militare".

    Quest'ultima pena é giuridicamente distinta dalla reclusione, attesa anche la diversa durata legale minima (un mese per la prima, quindici giorni per la seconda).

    Tuttavia l'impossibilità di estendere il beneficio anche alla reclusione militare sarebbe imputabile, secondo il Tribunale rimettente, ad una mera svista del legislatore in quanto nessuna differenza sostanziale potrebbe ravvisarsi tra i due tipi di reclusione, in considerazione della mancanza di qualsivoglia fondamento teorico all'idea di una "rieducazione militare" quale "rieducazione speciale".

    In ogni caso, argomenta il giudice a quo, lo status di militare non potrebbe condurre ad una minore...

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