Sentenza nº 439 da Constitutional Court (Italy), 09 Dicembre 1991
Relatore | Francesco Greco |
Data di Resoluzione | 09 Dicembre 1991 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.439
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Aldo CORASANITI,
Giudici
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, lett. b), della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Delle Donne Corrado ed altri e S.p.a. Alfa-Lancia ed altra, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Alfa-Lancia e della S.p.a. Fiat-Auto, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi gli avvocati Giacinto Favalli e Carlo Mezzanotte per la S.p.a. Alfa-Lancia, Paolo Barile e Paolo Tosi per la S.p.a. Fiat- Auto e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- La S.p.a. Alfa-Lancia chiedeva, per tre distinti periodi, compresi fra il settembre ed il novembre 1990, l'intervento dell'integrazione salariale ordinaria per la quasi totalità dei dipendenti in servizio presso lo stabilimento di Arese, adducendo un improvviso calo della domanda nel settore automobilistico.
Esperite le preventive procedure sindacali, otteneva dalla competente commissione provinciale dell'I.N.P.S. di Milano, l'autorizzazione all'integrazione richiesta, senza il riconoscimento dell'esistenza di forza maggiore e con conseguente assoggettamento al contributo addizionale di cui all'art. 12, primo comma, n. 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
Alcuni lavoratori cassaintegrati convenivano davanti al Pretore di Milano la società datrice di lavoro (unicamente alla Fiat Auto S.p.a), per ottenere il pagamento della differenza tra la retribuzione normale che sarebbe loro spettata nei periodi suddetti e l'integrazione percepita assumendo l'inesistenza, nella specie, di una "causa integrabile" e la conseguente nullità o illegittimità della sospensione dei loro rapporti di lavoro.
Il giudice adito, rigettata la richiesta del provvedimento di urgenza ex art. 700 codice di procedura civile, nel giudizio di merito, proseguito in via ordinaria, con ordinanza emessa il 13 marzo 1991 (R.0. n. 342 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, lettera b), della legge 20 maggio 1975, n. 164, nella parte in cui consente l'integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, conseguenti a temporanee situazioni di mercato.
Ritenuta la rilevanza della questione, siccome attinente alla norma in forza della quale la società datrice di lavoro aveva ottenuto il provvedimento di ammissione alla Cassa integrazione, ha osservato preliminarmente che la suddetta ipotesi di intervento della cassa stessa - che prescinde dall'esistenza di cause di forza maggiore - costituisce uno strumento previdenziale a tutela non solo dei lavoratori, ma, fondamentalmente, delle imprese, le quali si trovino non già in una condizione di sopravvenuta impossibilità temporanea di ricevere la prestazione lavorativa, bensì in una situazione di mercato non favorevole, da neutralizzare mercè l'intervento pubblico di integrazione salariale (finanziato dalla generalità delle imprese industriali e da un contributo statale).
Questo tipo di causa integrabile renderebbe la relativa norma di previsione sospetta di illegittimità costituzionale per contrasto con:
-
l'art. 36, primo comma Cost., in quanto la minor retribuzione che i lavoratori percepiscono in periodo di integrazione salariale consente un trasferimento su di essi del tipico rischio di impresa, consistente nella contrazione degli utili dovuta alla particolare contingenza economica;
-
l'art. 41, primo e secondo comma Cost., perchè la sua applicazione comporta dispendio delle risorse della Cassa - costituite in forza dei principio di solidarietà fra le imprese e dell'assistenza statale - senza che ricorrano i presupposti di utilità o fini sociali tutelati da detto precetto; e perchè il beneficio in questione é concesso per una mera situazione negativa di mercato, senza che si esiga la non imputabilità al destinatario dei beneficio stesso, impedendosi in tal modo che l'iniziativa economica e la libertà di impresa si svolgano secondo le regole del mercato e della concorrenza, salvaguardate per esigenza di tutela delle parti sociali più deboli;
-
l'art. 97, primo comma Cost., in quanto la alterazione dei normale regime concorrenziale - già di per sè in contrasto con gli obblighi derivanti allo Stato italiano dal trattato C.E.E., e, quindi, con norme di obiettiva rilevanza costituzionale - intralcia certamente l'operatività dei principio di imparzialità dell'azione amministrativa;
-
...
-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA