Sentenza nº 476 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 1991
Relatore | Vincenzo Caianiello |
Data di Resoluzione | 19 Dicembre 1991 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.476
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Aldo CORASANITI,
Giudici
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, e 5, quinto comma, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, promosso con ricorso della regione Lombardia notificato il 13 aprile 1991, depositato in cancelleria il 15 aprile successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1991.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
uditi l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- La regione Lombardia ha impugnato gli artt. 2, terzo comma, e 5, quinto comma, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991) convertito, con modificazione, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, che, disponendo la diretta erogazione di finanziamenti statali alle comunità montane, senza prevedere alcun intervento da parte della regione sia quale assegnataria dei finanziamento sia quale titolare dei successivo riparto dei fondi agli enti destinatari, pregiudicherebbero il ruolo programmatorio della regione stessa, con conseguente lesione delle funzioni ad essa garantite dagli artt. 117, 118, e 119, terzo comma, della Costituzione.
Sostiene la ricorrente che il criterio della diretta erogazione dei finanziamenti, adottato dalle norme impugnate, configurerebbe un totale ribaltamento di quello in precedenza utilizzato dal legislatore nazionale e tradotto sia nell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), che stabiliva l'assegnazione alle regioni dei fondi destinati alle comunità montane, sia nell'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971 n. 1102), con il quale, essendosi previsto che i fondi stanziati per il perseguimento delle finalità proprie delle comunità montane "costituiscono .... contributo speciale ai sensi dell'art. 119, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281", veniva...
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