Sentenza nº 476 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 1991

RelatoreVincenzo Caianiello
Data di Resoluzione19 Dicembre 1991
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.476

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI,

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, e 5, quinto comma, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, promosso con ricorso della regione Lombardia notificato il 13 aprile 1991, depositato in cancelleria il 15 aprile successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1991.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La regione Lombardia ha impugnato gli artt. 2, terzo comma, e 5, quinto comma, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991) convertito, con modificazione, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, che, disponendo la diretta erogazione di finanziamenti statali alle comunità montane, senza prevedere alcun intervento da parte della regione sia quale assegnataria dei finanziamento sia quale titolare dei successivo riparto dei fondi agli enti destinatari, pregiudicherebbero il ruolo programmatorio della regione stessa, con conseguente lesione delle funzioni ad essa garantite dagli artt. 117, 118, e 119, terzo comma, della Costituzione.

    Sostiene la ricorrente che il criterio della diretta erogazione dei finanziamenti, adottato dalle norme impugnate, configurerebbe un totale ribaltamento di quello in precedenza utilizzato dal legislatore nazionale e tradotto sia nell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), che stabiliva l'assegnazione alle regioni dei fondi destinati alle comunità montane, sia nell'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971 n. 1102), con il quale, essendosi previsto che i fondi stanziati per il perseguimento delle finalità proprie delle comunità montane "costituiscono .... contributo speciale ai sensi dell'art. 119, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281", veniva...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT