Sentenza nº 483 da Constitutional Court (Italy), 27 Dicembre 1991

RelatoreVincenzo Caianiello
Data di Resoluzione27 Dicembre 1991
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.483

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI,

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) promossi con ricorsi della provincia autonoma di Bolzano, della regione autonoma della Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Trento notificati il 15 febbraio 1991, depositati in cancelleria il 20, 22 e 25 febbraio 1991 ed iscritti rispettivamente ai nn. 6, 9 e * 11 del registro ricorsi 1991.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la provincia autonoma di Bolzano, Gustavo Romanelli per la regione autonoma della Valle d'Aosta e Valerio Onida per la provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) é stata impugnata, con distinti ricorsi, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione autonoma Valle d'Aosta, che ne hanno censurato norme, in parte coincidenti e in parte diverse, lamentando la violazione di più parametri costituzionali.

  2. - La provincia autonoma di Trento, nella parte espositiva del suo ricorso, ricorda che la legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi) dettò norme per l'erogazione di contributi e incentivi nel settore specifico, disponendo la delega indistintamente alle regioni e alle province autonome delle relative funzioni amministrative e conferendo alle stesse una potestà legislativa di attuazione; tali disposizioni, peraltro, venivano ad interessare oggetti che la legge stessa riconosceva ricompresi nelle materie di competenza provinciale, avendo fatto espressamente salve, in apposita disposizione, le competenze delle due province autonome.

    Avverso quella disciplina fu proposto ricorso dalle stesse province autonome e, nelle more del giudizio, sopravvenne la legge 21 aprile 1983, n. 127 (Salvaguardia della competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), che espressamente riconosceva le attribuzioni proprie delle due province nello specifico settore, sottraendole così alla disciplina della delega prevista in via generale dalla precedente legge n. 308 del 1982.

    La ricorrente ricorda, altresì, che la disciplina della materia é oggi, nel proprio territorio, organicamente contenuta in un testo coordinato delle leggi provinciali che si sono succedute nel tempo (decreto del presidente della giunta provinciale 24 settembre 1986, n. 9 - 33/Legisl.) oltre

    che nella legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 42.

    La legge n. 10 del 1991 avrebbe ora, ad avviso della provincia ricorrente, nuovamente accentrato in capo allo Stato la potestà normativa e gli interventi anche in materie di competenza provinciale, senza più disporre la salvaguardia delle attribuzioni, costituzionalmente garantite, così come aveva provveduto a fare appunto la ricordata legge n. 127 del 1983.

    Ciò premesso, e passando al merito delle singole censure, la ricorrente in via cautelativa denuncia l'art. 4, primo, terzo e quinto comma, della legge che, prevedendo la emanazione di regolamenti statali (sia pure "sentite" - ma non in tutti i casi - le regioni e le province autonome), destinati a dettare criteri e norme in settori di materie in tutto o in parte di competenza provinciale, lederebbe le proprie competenze statutarie. Ciò avverrebbe nonostante che l'art. 16, secondo comma, della stessa legge disponga la salvaguardia delle attribuzioni provinciali, poichè tale salvaguardia sarebbe pur sempre limitata dal rispetto delle "prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella ... legge e nelle direttive del C.I.P.E.". Poichè é dubbio se una siffatta disposizione consenta alla provincia di dettare norme anche in deroga ai detti regolamenti statali nelle materie di propria competenza, ovvero se tutte le disposizioni regolamentari statali debbano intendersi quali "prescrizioni tecniche" nel senso di cui sopra, e quindi inderogabili dalla Provincia - come può desumersi anche dalla previsione (contenuta nel primo e terzo comma, e non invece nel quinto comma) del parere preventivo della provincia - nell'ipotesi in cui gli arti. 4 e 16, nel loro combinato disposto, debbano interpretarsi nel secondo dei sensi indicati, si avrebbe una palese lesione delle competenze provinciali riconosciute dall'art. 8, nn. 5, 10, 18, 21, dello statuto (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) nelle materie, rispettivamente, dell'urbanistica, dell'edilizia, dei trasporti pubblici di interesse provinciale, nonchè degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale.

    Anche l'art. 5 della legge é oggetto di gravame, là dove prevede che la provincia addivenga ad una "intesa" con l'E.N.E.A., per l'individuazione dei bacini idonei agli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, ed ad un "coordinamento" con lo stesso ente statale per la predisposizione del relativo piano provinciale. La previsione di siffatte forme anomale di raccordo tra un ente politico territoriale, quale la provincia, e un ente funzionale tecnico, qual é l'E.N.E.A., sarebbe di per sè lesiva dell'autonomia provinciale, per di più considerando che il quarto comma dello stesso art. 5 prevede il potere sostitutivo del ministro dell'industria, in caso di inadempimento della provincia trascorsi i termini ivi indicati (180 giorni dall'entrata in vigore della legge), inadempimento che può anche dipendere dalla impossibilità di addivenire all'intesa a causa dell'eventuale disaccordo dell'E.N.E.A.

    Inoltre, l'ipotizzato potere sostitutivo non avrebbe i requisiti di legittimità indicati dal giudice delle leggi, sia perchè attiene ad un atto di programmazione dal contenuto largamente discrezionale, sia perchè é affidato a un singolo ministro su proposta di un organismo tecnico, anzichè al Governo, sia infine perchè é esercitato senza alcuna previa diffida.

    Specifiche censure vengono poi rivolte all'art. 9 della legge, che, disponendo la delega alla provincia in tema di concessione ed erogazione dei contributi previsti dagli artt. 8, 10 e 13, concernenti interventi nell'edilizia e nei settori industriale, artigianale, terziario e agricolo, riproporrebbe un sistema (competenza nella materia allo Stato e delega dell'esercizio delle funzioni alla provincia) già censurato in passato e superato, con l'esplicito riconoscimento della competenza provinciale, dalla ricordata legge n. 127 del 1983.

    La norma impugnata sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 8 dello statuto per quanto concerne l'urbanistica (n. 5), l'edilizia (n. 10), l'artigianato (n. 9), le comunicazioni e i trasporti di interesse provinciale (n. 18), il turismo e l'industria alberghiera (n. 20), l'agricoltura (n. 21) e con l'art. 9 dello statuto per quanto attiene al commercio (n. 3), agli esercizi pubblici (n. 7), all'incremento della produzione industriale (n. 8).

    Dopo aver ricordato che le varie categorie di contributi richiamate dalla disposizione censurata sono attualmente previste e disciplinate, nel territorio provinciale, dal citato testo unico, e precisamente dagli arti. 3-bis, 3-ter, 3-quater 3-quinquies e 3-septies, la ricorrente rileva che la disciplina statale é per di più contraddittoria rispetto all'espresso riconoscimento delle competenze della provincia autonoma operato dall'art. 16, secondo comma, della stessa legge n. 10.

    Quanto all'art. 18 della legge - nella parte in cui disciplina le modalità di concessione ed erogazione di taluni contributi a favore di soggetti che producono energia elettrica per usi propri o per cederla all'E.N.E.L., e affida ad un decreto ministeriale la fissazione dei criteri di valutazione delle domande di finanziamento - la provincia ricorrente osserva che la disposizione impugnata non differenzia in alcun modo i detti contributi distinguendoli, come invece fa l'art. 14, terzo comma, richiamato nella norma censurata, tra quelli di competenza statale e quelli di competenza provinciale. Ove pertanto non fosse possibile, in via interpretativa, dare alla norma un significato conforme alle disposizioni che garantiscono l'autonomia della provincia, sarebbe ravvisabile l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 in questione per violazione dell'art. 9, n. 9, dello statuto che attribuisce alla provincia la materia della utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

  3. - La provincia autonoma di Bolzano, nel suo ricorso, impugna numerose norme della legge n. 10 del 1991 (e, segnatamente, gli artt. 2, primo comma, 4, primo, terzo, quarto e quinto comma, 8, 9, 10, 13, 17, 18 e 38) per violazione di molteplici parametri costituzionali, svolgendo considerazioni solo in parte coincidenti con quelle contenute nel ricorso dell'altra provincia autonoma.

    Ricordato che la materia regolata dalla legge n. 10 é disciplinata, nel...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT