Sentenza nº 865 da Council of State (Italy), 16 Febbraio 2010
Data di Resoluzione | 16 Febbraio 2010 |
Emittente | Council of State (Italy) |
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF
Cesare Lamberti, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE :SEZIONE II n. 00652/2003, resa tra le parti, concernente DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE "PRESTAZIONI NON DI ISTITUTO" IN PLUS ORARIO.
Sul ricorso numero di registro generale 2929 del 2004, proposto da:
Locantore Maristella in proprio ed in qualità di genitore di Lassandro Pepe Francesca, Lassandro Pepe Leonardo e Lassandro Pepe Rosa, rappresentata e difesa dall'avv. Piero G. Relleva, con domicilio eletto presso Piero G. Relleva in Roma, viale G. Mazzini N.142;
Liquidazione Coatta Amministrativa Usl Ta/1, Azienda Unita' Sanitaria Locale Taranto 1, rappresentati e difesi dall'avv. Martino Margiotta, con domicilio eletto presso Ursula Benincampi in Roma, viale Giulio Cesare 183;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2009 il cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Muscatello, su delega di Relleva;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La sig.ra Maristella Locantore, in proprio ed in qualità di genitore dei figli Francesca, Leonardo e Rosa, tutti eredi del dott. Carlo Lassandro Pepe, ha impugnato la sentenza del TAR Puglia Lecce n. 652/2003 con cui è stato respinto il ricorso del coniuge ,dipendente della Azienda Sanitaria Locale Taranto 1, per la liquidazione di ?prestazioni non di istituto? svolte dal 1° gennaio 1987 al di fuori del pubblico impiego in plus orario ex art. 59 e ss. DPR n. 348/1983 nell'ambito del Servizio Igiene pubblica e Medicina legale che, in base alla deliberazione n. 264/87 della USL T 1, avrebbero dovuto essere corrisposte mensilmente secondo le tariffe articolate e descritte nel Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 1985.
A fondamento della propria richiesta, il ricorrente aveva richiamato la consulenza tecnica d'ufficio disposta nell'ambito del giudizio instaurato presso il giudice del lavoro, definito con la sentenza 19.1.95 del Pretore di Taranto, con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla giurisprudenza della Cassazione attributiva alla cognizione del...
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