Sentenza nº 494 da Constitutional Court (Italy), 27 Dicembre 1991

RelatoreGabriele Pescatore
Data di Resoluzione27 Dicembre 1991
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.494

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI,

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e degli artt. 12, 13 e 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 novembre 1986 dalla Commissione tributa ria di primo grado di Como sui ricorsi riuniti proposti da Leopoldo Corbetta ed altra contro l'Intendenza di finanza di Como iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 22 marzo 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto da Antonio Fazzuoli contro l'Intendenza di finanza di Genova iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto in fatto

  1. - La Commissione tributaria di primo grado di Genova nel corso di un giudizio promosso nel dicembre 1984 - da un dipendente della SIP, collocato in pensione il 30 settembre 1976, il quale chiedeva il parziale rimborso dell'I.R.P.E.F. sull'indennità di fine rapporto - ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dell'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevede la possibilità di chiedere la riliquidazione, entro il termine decennale di prescrizione - secondo i più favorevoli criteri dettati da tale legge - dell'I.R.P.E.F. già pagata.

    Nell'ordinanza di rimessione si osserva che, a norma dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l'istanza per il rimborso delle imposte indebitamente pagate con versamento diretto o per trattenuta da parte del sostituto d'imposta, deve essere presentata entro il termine di decadenza di diciotto mesi.

    L'art. 4 della legge n. 482 del 1985, nell'introdurre un sistema di tassazione, ai fini dell'I.R.P.E.F., delle indennità di fine rapporto, più favorevole di quello precedente, stabilì che tale sistema si applicasse - con alcune attenuazioni per gli anni dal 1974 al 1982 - anche in tutti i casi in cui fossero pendenti giudizi ritualmente promossi alla data della sua entrata in vigore. Stabilì, inoltre, che tale nuovo sistema si applicasse anche per la riliquidazione dell'imposta versata sulle indennità percepite anteriormente, se a detta data non fosse decorso il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'art.38 del d.P.R. n. 602 del 1973 o, se questa fosse stata presentata anteriormente all'1 gennaio 1982, se non fosse decorso il termine per ricorrere di cui all'art. 37, comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero se, successivamente al 31 dicembre 1981, fosse stata presentata tempestivamente detta istanza.

    Osserva il giudice a quo che tutte dette ipotesi consentono l'applicazione del regime più favorevole ai soli casi ancora non definiti per il decorso del termine di diciotto mesi di cui al citato art. 38, per cui il ricorso proposto dovrebbe essere rigettato perchè tardivo. da qui la rilevanza della questione. Rispetto alla non manifesta infondatezza di essa, nell'ordinanza di rimessione si deduce che sarebbe arbitraria, ingiustificato e lesiva del diritto di difesa l'esclusione della possibilità di chiedere l'applicazione dei benefici della legge n. 482 del 1985 per il mancato rispetto di un termine consumatosi prima della sua emanazione, con conseguente violazione degli arti. 3, 53 e 24 della Costituzione.

  2. - Con altra ordinanza in data 29 novembre 1986, la...

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