Sentenza nº 41 da Constitutional Court (Italy), 02 Febbraio 1990

RelatoreMauro Ferri
Data di Resoluzione02 Febbraio 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.41

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), promossi con ordinanze emesse il 9 maggio 1989 (nn. 2 ordd.) e il 25 maggio 1989 dal T.A.R. della Sicilia - Sezione di Catania, iscritti ai nn. 421, 422 e 423 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti l'atto di costituzione di D'Angelo Salvatore nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

uditi l'avvocato Nicolò Amato per D'Angelo Salvatore e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza emessa il 9 maggio 1989 (r.o. n. 421 del 1989), il T.A.R. della Sicilia - sezione di Catania - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), "nella parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi ivi disposto é perentorio".

    Nel giudizio a quo il ricorrente Pitino Salvatore - che aveva usufruito del ritardo nella prestazione del servizio di leva per motivi di studio sino al 31 dicembre 1987 - ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della cartolina precetto inviatagli dal Ministero della difesa - Distretto di Siracusa - (in base alla quale aveva l'obbligo di presentarsi il giorno 8 marzo 1989 presso il Battaglione Fanteria "Savona" di stanza a Savona), per violazione della citata disposizione della legge n. 191 del 1975, secondo cui "cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica".

    Il T.A.R. remittente rileva preliminarmente che la prevalente giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Veneto 21 gennaio 1986, n. 5; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 20 gennaio 1986, n. 5; T.A.R. Sicilia, sezione di Palermo, 31 maggio 1988, n. 413), tra cui, in sede cautelare, lo stesso T.A.R. Sicilia - sezione di Catania, interpreta la norma in questione nel senso che essa impone all'Amministrazione un termine perentorio per l'esercizio del potere di disporre la chiamata alle armi.

    Senonchè, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha, con decisione n. 110 del 19 aprile 1989, annullato la anzidetta sentenza del T.A.R. Sicilia - sezione di Palermo, sostenendo che il termine di cui al secondo comma del citato art. 21 ha carattere meramente sollecitatorio nei confronti dell'Amministrazione.

    Tale decisione, prosegue il T.A.R. remittente, lungi dal costituire un precedente vincolante per il giudice di primo grado, assume, però, indubbio rilievo in relazione all'esigenza di assicurare la certezza del diritto; pertanto, in conclusione. esso afferma di "muovere dal presupposto che la interpretazione del dato normativa prescelta dal giudice d'appello sia corretta per ritenere la questione di costituzionalità rilevante al fine della decisione dei gravame".

    Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva quanto segue.

    La normativa che disciplina la chiamata alle armi per il servizio di leva contiene una serie di disposizioni volte a limitare temporalmente il potere di imposizione di tale servizio. In particolare, l'art. 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191 prevede che la chiamata alle armi ha luogo nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di età, dando facoltà al Ministro di anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa quando speciali circostanze lo esigono; l'art. 100 dei d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 dispone che é data la facoltà di dispensare dal compiere la ferma di leva gli arruolati eccedenti il fabbisogno quantitativo e qualitativo per la formazione dei contingenti o scaglioni da incorporare.

    Pertanto, di discrezionalità nel quid e nel quomodo non può parlarsi, essendo l'evenienza regolata da rigide norme sostanziali e procedimentali, mentre anche la discrezionalità nell'an é strettamente vincolata dall'esistenza o meno della copertura di bilancio. La ovvia ratio...

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