Sentenza nº 50 da Constitutional Court (Italy), 02 Febbraio 1990
Relatore | Giuseppe Borzellino |
Data di Resoluzione | 02 Febbraio 1990 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.50
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge, promossi con ordinanze emesse il 22 settembre e il 19 ottobre 1988 dal Tribunale di Milano, il 16 e il 24 febbraio 1989 dal Pretore di Bologna e il 1o marzo 1989 (nn. 2 ordinanze) dalla Corte di cassazione, iscritte rispettivamente ai nn. 236, 237, 313, 314, 484 e 485 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai nn. 20, 21 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti di costituzione della Ditta Marzocchi S.p.A., di Ricchi Alessandro, della S.r.l. Weber e della S.p.A. Società Generale Supermercati, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
uditi l'Avv.to Franco Agostini per Ricchi Alessandro e l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con due ordinanze emesse il 22 settembre e il 19 ottobre 1988 (R.0. n. 236 e n. 237 del 1989) il Tribunale di Milano, nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra S.pa. Rohm e Haas Italia e Amodeo Massimo e tra S.r.I. Zenith e BrogIio Stefano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), nella parte in cui esclude gli invalidi civili psichici dalla propria tutela ove invece "si tengano presenti gli artt. 1, 2, 3, della stessa legge e le norme si leggano in connessione tra loro".
La disparità di trattamento dunque, e senza giustificato motivo, si verifica in quanto nessuna considerazione politica può valere a fondare...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA