Sentenza nº 50 da Constitutional Court (Italy), 02 Febbraio 1990

RelatoreGiuseppe Borzellino
Data di Resoluzione02 Febbraio 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.50

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge, promossi con ordinanze emesse il 22 settembre e il 19 ottobre 1988 dal Tribunale di Milano, il 16 e il 24 febbraio 1989 dal Pretore di Bologna e il 1o marzo 1989 (nn. 2 ordinanze) dalla Corte di cassazione, iscritte rispettivamente ai nn. 236, 237, 313, 314, 484 e 485 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai nn. 20, 21 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione della Ditta Marzocchi S.p.A., di Ricchi Alessandro, della S.r.l. Weber e della S.p.A. Società Generale Supermercati, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi l'Avv.to Franco Agostini per Ricchi Alessandro e l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con due ordinanze emesse il 22 settembre e il 19 ottobre 1988 (R.0. n. 236 e n. 237 del 1989) il Tribunale di Milano, nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra S.pa. Rohm e Haas Italia e Amodeo Massimo e tra S.r.I. Zenith e BrogIio Stefano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), nella parte in cui esclude gli invalidi civili psichici dalla propria tutela ove invece "si tengano presenti gli artt. 1, 2, 3, della stessa legge e le norme si leggano in connessione tra loro".

La disparità di trattamento dunque, e senza giustificato motivo, si verifica in quanto nessuna considerazione politica può valere a fondare...

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