Sentenza nº 63 da Constitutional Court (Italy), 02 Febbraio 1990

RelatoreFrancesco Saja
Data di Resoluzione02 Febbraio 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.63

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione parziale delle seguenti norme:

1) legge 27 dicembre 1977, n. 968 limitatamente a: art. 2, limitatamente alle parole ; art. 3, secondo comma, ; articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; art. 11, secondo comma, , e terzo comma: ; articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17; art. 18, secondo comma , e quarto comma: ; articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25; art. 26, primo comma limitatamente alle parole , nonchè alle parole , e secondo comma limitatamente alle parole ; articoli 27 e 28; art. 29, secondo comma , terzo comma: , quarto comma: , quinto comma: , sesto comma: , e settimo comma: ; articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37, iscritta al n. 37 del Registro referendum;

2) art. 842 del codice civile, approvato con r.d. del 16 marzo 1942, n. 262, primo comma e secondo comma , iscritta al n. 38 del Registro referendum.

Viste le ordinanze del 19 dicembre 1989 con le quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittime le predette richieste;

udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Saja;

uditi l'avv. Paolo Barile per il Comitato promotore, l'avv. Alberto Predieri per Rocchi Carla e gli avv. Pietro Rescigno, Claudio Chiola, Angelo Clarizia e Innocenzo Gorlani per le associazioni venatorie.

Ritenuto in fatto

  1. - In data 15 marzo 1989 Mezzatesta Francesco Maria ed altri, documentata la proprie qualità di elettori, dichiaravano nella Cancelleria della Corte di cassazione di voler promuovere la raccolta delle firme per referendum popolare abrogativo degli artt. 2 (in parte), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (in parte), 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

    L'annuncio di tale iniziativa veniva pubblicato nella G.U n. 63 del 16 marzo 1989.

    In data 8 luglio 1989 alcuni dei promotori depositavano presso la detta Cancelleria i fogli con oltre 750.000 sottoscrizioni, accompagnati dai certificati elettorali dei sottoscrittori.

    L'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, verificava la regolarità della richiesta con effetto positivo e pertanto con ordinanza del 19 dicembre 1989 l'Ufficio la dichiarava legittima.

  2. - Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 12 marzo 1989, la richiesta di referendum abrogativo dell'art. 842, primo e secondo comma, del codice civile.

    L'annuncio veniva pubblicato nella G.U suindicata. L'8 luglio alcuni .dei promotori depositavano oltre 700.000 firme con i relativi certificati elettorali.

    L'Ufficio centrale effettuava la verifica con esito positivo e con ordinanza del 19 dicembre 1989 dichiarava legittima la richiesta.

  3. - Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione delle suddette ordinanze, fissava il giorno 16 gennaio 1990 per la deliberazione in camera di consiglio.

    Della fissazione veniva data regolare comunicazione.

  4. - In data 8 gennaio 1990 il Mezzatesta ed altri presentatori delle richieste di referendum abrogativo depositavano un atto di costituzione, con riserva di produrre deduzioni scritte.

    Un atto di costituzione veniva depositato, il 12 gennaio 1990, anche dalla promotrice Rocchi Carla, la quale sosteneva l'ammissibilità di entrambi i quesiti referendari.

    In data Il gennaio 1990 l'U.N.A.V.I. (Unione nazionale associazioni venatorie italiane) ed altre associazioni di cacciatori depositavano un atto di intervento, che però, come si dirà nella parte motiva, é stato dichiarato inammissibile.

    Considerato in diritto

  5. - Le due richieste di referendum, relative, l'una, all'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia) e l'altra all'abrogazione dell'art. 842, primo e secondo comma, codice civile (accesso nel fondo altrui per l'esercizio della caccia) presentano analogia di materia: i relativi giudizi vanno quindi riuniti per essere decisi con unica sentenza.

  6. -In conseguenza del mancato intervento del Governo e dell'inammissibilità di quello delle associazioni venatorie, pronunciata, seguendo la sua precedente sentenza n. 28 del 1987, con l'ordinanza del 16 gennaio 1990, la Corte ha il compito di accertare d'ufficio la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle due richieste in discussione. A tal fine deve stabilire se ricorra qualcuno dei limiti espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, Cost. o comunque impliciti nel sistema, relativi alle normative non suscettibili di consultazioni referendarie abrogative; limiti di ammissibilità, e perciò estranei a valutazioni di opportunità politica, ovvero di convenienza socio- economica.

    La Corte deve poi accertare se la struttura dei quesiti proposti sia conforme alle esigenze connesse alla loro funzione.

  7. -L'esame da compiere non si estende invece al controllo sul procedimento svoltosi avanti all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, previsto dall'art. 32 cit. 1. n. 352 del 1970. Tale...

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