Sentenza nº 71 da Constitutional Court (Italy), 22 Febbraio 1990

RelatoreAldo Corasaniti
Data di Resoluzione22 Febbraio 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.71

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Lucco Bossù Armando e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/la serie speciale dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione di Lucco Bossù Armando e l'I.N.A.I.L. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Salvatore Calibbo per Lucco Bossù Armando e Antonino Catania per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Luigi Sinicolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Pretore di Torino, nel giudizio promosso da Bossù Lucco nei confronti dell'I.N.A.I.L., per conseguire la rendita, previa valutazione complessiva delle invalidità conseguenti ad un infortunio subito lavorando nel settore dell'industria e ad altro infortunio subito nell'espletamento di attività agricola, con ordinanza emessa il 12 aprile 1989 (R.0. n. 416/1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1125 Cresto unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

    Osserva il giudice a quo che l'art. 80, ultimo comma, e l'art. 212, che alla precedente disposizione rinvia, consentono di liquidare la rendita, nel caso di infortuni plurimi, solo se questi si siano verificati tutti nell'ambito dell'industria, o nell'ambito dell'agricoltura.

    Ciò peraltro sembra contrastare con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poichè le suindicate norme precludono la tutela assicurativa al lavoratore che abbia riportato più infortuni, comportanti complessivamente una percentuale di invalidità superiore al...

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