Sentenza nº 127 da Constitutional Court (Italy), 16 Marzo 1990

RelatoreEttore Gallo
Data di Resoluzione16 Marzo 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.127

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 674 del codice penale e dell'art. 2, n. 7, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 6 aprile 1987, n. 183), promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1989 dal Pretore di Verona-Sezione distaccata di Caprino Veronese - nel procedimento penale a carico di Oliosi Pietro, iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza 28 luglio 1989 il Pretore di Verona - Sezione distaccata di Caprino Veronese - sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 674 codice penale, e 2 n. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (Attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 6 aprile 1987, n. 183), in riferimento agli artt. 32, primo comma, e 41, primo e secondo comma, della Costituzione.

    Riferiva il Pretore nell'ordinanza che al legale rappresentante del Calzaturificio Olip S.p.A., corrente in territorio del Comune di Lazise, era stato contestato H reato di cui all'art. 674 codice penale per avere provocato emissione di fumi non consentite, atte ad offendere le persone. L'originaria contestazione faceva riferimento alla continuazione del reato fino al dicembre 1987, ma all'udienza dibattimentale dei 7 febbraio 1989, la contestazione era stata estesa fino al giorno stesso dell'udienza, e perciò a data successiva all'entrata in vigore della normativa introdotta dal decreto presidenziale n. 203 del 1988. Nella stessa udienza l'imputato presentava domanda per l'applicazione dell'oblazione speciale prevista dall'art. 162-bis della legge 13 luglio 1966 n. 615 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), ed il Pretore si riservava di provvedere all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

    Alla successiva udienza del 4 luglio 1989 l'imputato produceva copia della domanda di autorizzazione inoltrata alla Regione: domanda che l'art. 12 del citato decreto n. 203 del 1989 impone agli stabilimenti industriali preesistenti alla nuova legge.

    Disposta perizia d'ufficio, riferisce l'ordinanza che tanto l'imputato quanto i suoi consulenti hanno convenuto con il perito d'ufficio che la tecnica della cosiddetta postcombustione sarebbe sicuramente, fra le tante possibili tecnologie, quella che consentirebbe di ridurre in quantità più rilevante il tasso di inquinamento delle emissioni dello stabilimento. Si tratterebbe, però, di una tecnica che comporterebbe costi eccessivi per la ditta Olip, e perciò imputati e consulenti hanno proposto sistemi alternativi, atti comunque a consentire un sensibile miglioramento delle emissioni, benchè inferiore rispetto a quello della postcombustione.

  2. - A questo punto il Pretore, sospeso il giudizio, sollevava la questione di legittimità costituzionale di cui s'é detto, ritenendo che il combinato disposto dei due articoli citati, consentendo effettivamente al titolare dell'impianto di non adottare le migliori misure che la tecnica prevede per il contenimento e la riduzione delle emissioni inquinanti quando esse comportino all'azienda costi eccessivi, si ponesse in contrasto con i richiamati parametri della Costituzione.

    Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale, maturato prima che entrasse in vigore il decreto n. 203 del 1988, e che il Pretore condivide, dovevano ritenersi "non consentite, nei sensi di cui al secondo comma dell'art. 674 dei codice penale, quelle emissioni inquinanti che si verificassero a causa della mancata adozione di tutte le misure di contenimento suggerite dalla tecnica più avanzata.

    A seguito, però, di quanto in proposito prescrive la nuova legge, la situazione giuridica - secondo il Pretore - si sarebbe radicalmente modificata in quanto l'art. 2 n. 7 definisce il concetto di "migliore tecnologia disponibile" in modo grandemente riduttivo, perchè subordinato al fatto che l'applicazione delle misure non comporti aH'Azien4a spese eccessive. Adottando tale lettura, ritiene il Pretore che tutto ciò contrasti tanto con il fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione, così come...

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