Sentenza nº 163 da Constitutional Court (Italy), 04 Aprile 1990

RelatoreFrancesco Paolo Casavola
Data di Resoluzione04 Aprile 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.163

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1989 dal Consiglio di Stato, sul ricorso proposto da Palmieri Roberta contro l'Istituto tecnico di Stato per il turismo di Roma ed altro, iscritta al n. 513 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione di Palmieri Roberta, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

uditi l'avv. Claudio Rossano per Palmieri Roberta e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza del 23 giugno 1989, emessa sul ricorso proposto da Palmieri Roberta contro l'Istituto tecnico di Stato per il turismo "C. Colombo" di Roma ed altro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 23, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge Il novembre 1983, n. 638, "nella parte in cui esclude che competa fino alla fine dell'anno scolastico il trattamento economico al supplente temporaneo nominato dal capo dell'istituto prima del 31 dicembre e la cui supplenza é effettivamente durata fino alla ultimazione delle operazioni di scrutinio".

    Ricorda il giudice a quo che la norma impugnata introduce una deroga alla operatività dell'art. 5, secondo comma, dei regio decreto-legislativo ì giugno 1946, n. 539, in base al quale il trattamento economico dei docente non di ruolo, il cui servizio sia iniziato non più tardi dei ì febbraio e...

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