Sentenza nº 184 da Constitutional Court (Italy), 12 Aprile 1990

RelatoreLuigi Mengoni
Data di Resoluzione12 Aprile 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.184

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile, riformato dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1989 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Rungger Mathilde ed altra e l'Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un procedimento di reclamo, promosso da Mathilde e Maria Rungger ai sensi dell'art. 23 del rd. 28 marzo 1929, n. 499, modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594, contro il decreto del Pretore di Brunico che aveva respinto la domanda di certificazione della qualità di eredi del loro fratello naturale Francesco Rungger, deceduto il 19 marzo 1985 senza lasciare prole, nè coniuge, nè ascendenti, nè parenti legittimi entro il sesto grado, il Tribunale di Bolzano, con ordinanza 23 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ., nel testo novellato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, "nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati".

    Il giudice remittente osserva che sulla questione, già accolta dalla Corte costituzionale in relazione all'art. 565 nel testo anteriore alla riforma del 1975, non risulta essere intervenuto un riesame in relazione alla nuova norma, la quale ribadisce una "differenza di trattamento tra fratelli e sorelle legittimi e fratelli e sorelle naturali non correlata a criteri razionali che la giustifichino, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 30, terzo comma, della Costituzione".

    ...

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