Sentenza nº 264 da Constitutional Court (Italy), 25 Maggio 1990
Relatore | Vincenzo Caianiello |
Data di Resoluzione | 25 Maggio 1990 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.264
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, comma secondo, terzo e quarto, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1989 dal T.A.R. del Veneto sul ricorso proposto da Righetto Carlo contro l'Università degli Studi di Venezia ed altri, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima seria speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto in fatto
-
Nel corso di un giudizio amministrativo concernente la legittimità degli atti di avvio di un procedimento disciplinare, il T.A.R. del Veneto, con ordinanza in data 18 maggio 1989 (ro. n. 645 del 1989), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui prevede che il procedimento disciplinare a carico dei dipendente non possa più essere iniziato o rinnovato trascorsi 180 giorni dalla data in cui é divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento pronunciata per motivi diversi da quelli di cui al primo comma del medesimo articolo (e cioé con formule diverse da "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso").
Nel caso di specie, l'atto di contestazione degli addebiti del 13 luglio 1988 risultava adottato dall'amministrazione oltre il termine previsto dalla norma impugnata, difatti, la sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati era stata emanata il 15 dicembre 1987 e, nonostante l'amministrazione avesse in precedenza, varie volte, richiesto informazioni alla cancelleria dell'ufficio giudiziario, le era stata comunicata soltanto in data 9 giugno 1988.
Ritiene il giudice a quo che l'esigenza di evitare che il dipendente prosciolto in sede penale resti indefinitamente soggetto alla possibilità di subire l'azione disciplinare sia sufficientemente garantita dalla facoltà, attribuita al dipendente stesso, di notificare il provvedimento giudiziario all'amministrazione facendo così decorrere il termine di quaranta giorni che la stessa disposizione impugnata prevede, per l'inizio dell'azione disciplinare, in alternativa all'altro di 180 giorni decorrente dal momento in cui la sentenza di proscioglimento diviene irrevocabile.
Attesa l'autonomia dei procedimento disciplinare rispetto a quello penale, il tribunale rimettente ritiene che far dipendere l'esercizio del potere sanzionatorio da una circostanza, quale l'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento, pronunciata per motivi...
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