Sentenza nº 346 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 1990

RelatoreAntonio Baldassarre
Data di Resoluzione20 Luglio 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.346

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione autonoma della Sardegna notificato il 20 marzo 1990, depositato in cancelleria il 27 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell'ambiente del 4 dicembre 1989, intitolato , ed iscritto al n. 10 del registro conflitti 1990.

Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

udito l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 4 dicembre 1989, intitolato "Individuazione della zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale di Monte Arcosu". Ad avviso della ricorrente, questo decreto sarebbe lesivo delle competenze previste dagli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale, come attuati dal d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, ed in particolare dall'art. 58 dello stesso.

    Secondo la Regione, infatti, l'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, indicato nella premessa dell'atto impugnato, attribuisce allo Stato (Ministro dell'ambiente) solo il potere di proporre la individuazione delle aree di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, e non anche quello di individuare direttamente tali zone. Ciò si spiegherebbe con il fatto che quell'articolo non attribuirebbe allo Stato nessun altro potere oltre a quello già riservato allo stesso dall'art. 83 del d.RR. 24 luglio 1977, n. 616, la cui disciplina, essendo prevista in relazione ai parchi interregionali ed essendo basata dunque su un criterio geografico, non sarebbe applicabile alla Sardegna per il suo stesso carattere geografico di "isola".

    Inoltre, sempre secondo la ricorrente, il decreto impugnato non potrebbe trovare giustificazione nel preteso interesse internazionale della Foresta di Monte Arcosu, in quanto nel caso di specie, come ha già affermato questa Corte nella sentenza n. 830 del 1988, non viene in discussione il limite degli "obblighi internazionali", che solo potrebbe legittimare una deroga nell'ordine delle competenze costituzionalmente riconosciute alla Regione Sardegna. Nè si potrebbe dire, continua la ricorrente, che l'intervento statale possa essere giustificato dalla inerzia della Regione nella tutela della Foresta di Monte Arcosu, dal momento che la legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, ha già ricompreso questa zona nell'ambito dell'istituendo Parco naturale del Sulcis ed ha, nel contempo, dettato rigorose norme di salvaguardia.

    In ogni caso, ove si dovesse ritenere sussistente la competenza del Ministro dell'ambiente in ordine alla individuazione delle aree e questa non dovesse essere considerata limitata alla sola proposta di individuazione, l'atto impugnato, ad avviso della ricorrente, sarebbe ugualmente lesivo delle proprie competenze. Esso, infatti, non si limiterebbe ad...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT