Sentenza nº 348 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 1990

RelatoreEnzo Cheli
Data di Resoluzione20 Luglio 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.348

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge della Regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990 dal Consiglio regionale avente per oggetto , promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 29 marzo 1990, depositato in cancelleria il 3 aprile successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1990. Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e l'avv. Ettore Prosperi per la Regione.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 29 marzo 1990 il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale - in relazione agli artt. 117 e 121 della Costituzione - degli artt. 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge della Regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990 e recante "Interventi per l'informazione locale".

    Le disposizioni impugnate prevedono che la Regione: a) sostiene il pluralismo informativo mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata e radiotelevisiva locali e regionali (art. 1); b) concorre, in favore degli organi di informazione locale, alla dotazione degli strumenti di comunicazione atti a garantire alle redazioni un continuo flusso di informazioni dalla Regione a da altri soggetti del sistema informativo, concedendo contributi nella misura massima del 50 % della spesa ritenuta ammissibile (art. 4, secondo comma); c) può concedere garanzie fidejussorie a beneficio dei soggetti di cui all'art. 10 (in particolare cooperative e consorzi di cooperative) che attuino investimenti per l'acquisizione e la innovazione di strutture, impianti, attrezzature e mezzi di produzione per l'informazione locale scritta e radiotelevisiva, con possibilità per gli stessi soggetti di essere ammessi agli interventi previsti dalla legge regionale 1° dicembre 1986, n. 56, per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori (art. 6); d) interviene, nelle aree a forte concentrazione urbana e ad elevata presenza di emittenti radiofoniche e televisive e di giornali periodici, a sostegno di iniziative per la rilocalizzazione di attività dell'informazione attraverso il riuso degli immobili industriali dismessi ai sensi della legge regionale 9 marzo 1984, n. 17 (art. 7); e promuove, nell'ambito dei programmi di formazione professionale, la realizzazione di corsi sulle qualifiche professionali maggiormente necessarie per il personale tecnico degli organi di informazione locali (art. 8).

    Il ricorrente impugna altresì il richiamato art. 10, dove si individuano i destinatari degli interventi previsti dalla legge e si stabiliscono alcuni criteri di periodicità, nonchè gli artt. 4, ultimo comma, e 9, ultimo comma, dove si affida alla Giunta regionale sia la deliberazione dei criteri e l'individuazione dei soggetti in favore dei quali erogare i contributi...

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