Sentenza nº 348 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 1990
Relatore | Enzo Cheli |
Data di Resoluzione | 20 Luglio 1990 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.348
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge della Regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990 dal Consiglio regionale avente per oggetto
udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e l'avv. Ettore Prosperi per la Regione.
Ritenuto in fatto
-
- Con ricorso notificato il 29 marzo 1990 il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale - in relazione agli artt. 117 e 121 della Costituzione - degli artt. 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge della Regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990 e recante "Interventi per l'informazione locale".
Le disposizioni impugnate prevedono che la Regione: a) sostiene il pluralismo informativo mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata e radiotelevisiva locali e regionali (art. 1); b) concorre, in favore degli organi di informazione locale, alla dotazione degli strumenti di comunicazione atti a garantire alle redazioni un continuo flusso di informazioni dalla Regione a da altri soggetti del sistema informativo, concedendo contributi nella misura massima del 50 % della spesa ritenuta ammissibile (art. 4, secondo comma); c) può concedere garanzie fidejussorie a beneficio dei soggetti di cui all'art. 10 (in particolare cooperative e consorzi di cooperative) che attuino investimenti per l'acquisizione e la innovazione di strutture, impianti, attrezzature e mezzi di produzione per l'informazione locale scritta e radiotelevisiva, con possibilità per gli stessi soggetti di essere ammessi agli interventi previsti dalla legge regionale 1° dicembre 1986, n. 56, per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori (art. 6); d) interviene, nelle aree a forte concentrazione urbana e ad elevata presenza di emittenti radiofoniche e televisive e di giornali periodici, a sostegno di iniziative per la rilocalizzazione di attività dell'informazione attraverso il riuso degli immobili industriali dismessi ai sensi della legge regionale 9 marzo 1984, n. 17 (art. 7); e promuove, nell'ambito dei programmi di formazione professionale, la realizzazione di corsi sulle qualifiche professionali maggiormente necessarie per il personale tecnico degli organi di informazione locali (art. 8).
Il ricorrente impugna altresì il richiamato art. 10, dove si individuano i destinatari degli interventi previsti dalla legge e si stabiliscono alcuni criteri di periodicità, nonchè gli artt. 4, ultimo comma, e 9, ultimo comma, dove si affida alla Giunta regionale sia la deliberazione dei criteri e l'individuazione dei soggetti in favore dei quali erogare i contributi...
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