Ordinanza nº 357 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 1990
Relatore | Ettore Gallo |
Data di Resoluzione | 20 Luglio 1990 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.357
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 572, parte prima, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1989 dal Pretore di NardÚ nel procedimento penale a carico di Murciano Umberto, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza 14 dicembre 1989, il Pretore di NardÚ sollevava questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 572, primo comma, codice penale, perchË ritenuto in contrasto con gli artt. 29, 30, 31, 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede come causa di estinzione del reato la seria riconciliazione dei coniugi ed il normale svolgimento della vita coniugale, giudizialmente accertati, che l'occasione per la rimessione della questione Ë stata offerta al Pretore da una penosa vicenda famigliare di cui si Ë reso protagonista un giovane marito tossicodipendente, che ha usato per un certo periodo reiterati maltratti alla moglie fino all'episodio ultimo, per il quale fu tratto in arresto, durante il quale aveva anche minacciato la moglie con un coltello procurandole poi lesioni personali lievissime, guarite in due giorni;
che successivamente, perÚ, ottenuta la libert‡ provvisoria, il giovane si era allontanato dalla droga, tenendo condotta irreprensibile e riconciliandosi con la moglie al punto da ridare ordine ed armonia alla vita famigliare, mettendo anche al mondo un bambino d'intesa con la moglie stessa;
che una perizia psichiatrica, disposta dal giudice, ha escluso che al momento dei fatti incriminati il giovane non fosse stato capace d'intendere e di volere a causa dell'uso degli stupefacenti (in particolare, eroina per via iniettiva);
che, tutto questo precisato, rilevava il Pretore come i principi...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA