Ordinanza nº 404 da Constitutional Court (Italy), 31 Luglio 1990
Relatore | Gabriele Pescatore |
Data di Resoluzione | 31 Luglio 1990 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.404
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1990 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato ed altri, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonchË l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza 18 gennaio 1990, (R.O. n. 272 del 1990)-nel corso di quattro giudizi riuniti (promossi a seguito di un incidente ferroviario nel quale alcuni operai erano periti ed altri si erano infortunati), aventi ad oggetto le domande di risarcimento proposte dai danneggiati e la surroga dell'I.N.A.I.L. per le indennit‡ erogate in conseguenza dell'incidente-ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 1916 cod. civ. nella parte in cui
che l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi davanti a questa Corte per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito l'inammissibilit‡ della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza;
che la dimostrazione della pregiudizialit‡ della questione rispetto alla decisione del giudizio a quo, non puÚ prescindere da una congrua motivazione sull'esistenza e sulla quantificazione di danni alle persone, non risarciti dagli enti previdenziali, ed al pregiudizio che deriva in...
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