Ordinanza nº 404 da Constitutional Court (Italy), 31 Luglio 1990

RelatoreGabriele Pescatore
Data di Resoluzione31 Luglio 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.404

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1990 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato ed altri, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonchË l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza 18 gennaio 1990, (R.O. n. 272 del 1990)-nel corso di quattro giudizi riuniti (promossi a seguito di un incidente ferroviario nel quale alcuni operai erano periti ed altri si erano infortunati), aventi ad oggetto le domande di risarcimento proposte dai danneggiati e la surroga dell'I.N.A.I.L. per le indennit‡ erogate in conseguenza dell'incidente-ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 1916 cod. civ. nella parte in cui ;

che l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi davanti a questa Corte per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito l'inammissibilit‡ della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza;

che la dimostrazione della pregiudizialit‡ della questione rispetto alla decisione del giudizio a quo, non puÚ prescindere da una congrua motivazione sull'esistenza e sulla quantificazione di danni alle persone, non risarciti dagli enti previdenziali, ed al pregiudizio che deriva in...

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