Sentenza nº 446 da Constitutional Court (Italy), 12 Ottobre 1990
Data di Resoluzione | 12 Ottobre 1990 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.446
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), e dell'art. 2 (rectius: art. 1) del regolamento approvato con d.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666 (Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Lee Nance Reginald, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 giugno il Giudice costituzionale Mauro Ferri.
Ritenuto in fatto
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- il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 30 dicembre 1989, ha giudicato rilevante, e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 25, 101, 102, 104 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335, e dell'art. 2 (rectius: art. 1) del regolamento approvato con d.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666, nella parte in cui conferiscono al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di rinuncia alla giurisdizione nei confronti di militari appartenenti a Corpi Armati della N.A.T.O. di stanza in Italia.
-
- Nel corso di un procedimento penale nei confronti dei militare della N.A.T.O. Lee Nance Reginald, ritenuto responsabile dei reati di detenzione di eroina, resistenza a pubblico ufficiale, uso abusivo di uniforme e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, il Giudice istruttore provvedeva ad interrogare l'imputato e ad informare il Dipartimento della marina militare degli Stati Uniti, che manifestava la volontà di perseguire esso stesso il militare; detto Dipartimento domandava inoltre, in base all'art. VII della Convenzione di Londra istitutiva del Patto Atlantico (reso esecutivo in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335 ed applicato mediante il regolamento di cui al d.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666), al Ministro di grazia e giustizia di rinunciare alla giurisdizione: quest'ultimo, in data 16 giugno 1989, concedeva il suo assenso.
-
- Dopo aver rammentato che la questione é stata già affrontata dalla Corte con sent. n. 96 del 1973, il giudice a quo ritiene che gli argomenti allora portati per pervenire ad una dichiarazione di infondatezza non possano definirsi soddisfacenti, se esaminati alla luce del divenire dei rapporti internazionali.
Secondo una secolare e consolidata tradizione, afferma l'ordinanza di rimessione, le norme internazionali vanno distinte in due principali categorie: le consuetudini e le norme pattizie; le consuetudini prevalgono su queste ultime, data la particolare struttura dell'ordinamento internazionale nell'attuale fase storica. L'art. 10 della Costituzione stabilisce l'automatico adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme internazionali generalmente riconosciute: é evidente che tale articolo intende riferirsi esclusivamente alle consuetudini, che pertanto non necessitano del c.d. ordine di esecuzione per operare in Italia: non altrettanto può dirsi riguardo alle norme...
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