Sentenza nº 497 da Constitutional Court (Italy), 26 Ottobre 1990
Relatore | Francesco Greco |
Data di Resoluzione | 26 Ottobre 1990 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.497
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1990 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Casa di cura Torina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Casa di cura Torina e dell'I.N.P.S., nonchË l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi gli avvocati Tullio Fortuna e Rosario Flammia per la S.p.a. Casa di cura Torina, Gianni Romoli per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- La Casa di cura Torina S.p.a., per effetto di giudicato, era inquadrata nel settore industria e, quindi, era ammessa a beneficiare degli sgravi contributivi. intervenuta la legge 9 marzo 1989, n. 88, che, tra l'altro, prevedeva (art. 49) nuovi inquadramenti delle imprese, tale casa di cura era classificata dall'I.N.P.S. nel settore del commercio, con perdita degli sgravi. Adiva, quindi, il Pretore di Palermo perchË dichiarasse il suo diritto alla conservazione del beneficio anteriormente riconosciutole.
L'I.N.P.S. eccepiva che, ai fini assistenziali e previdenziali, valeva il nuovo inquadramento perchË il citato art. 49 della legge n. 88 dei 1989, al terzo comma, disponeva che erano "fatti salvi solo gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o da decreti ministeriali emanati per le aziende plurime ai fini della erogazione degli assegni familiari (art. 4 del d.P.R. n. 797 del 1955)".
Il giudice adito rilevava che la interpretazione della norma suggerita dall'I.N.P.S...
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