Ordinanza nº 558 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 1990
Data di Resoluzione | 19 Dicembre 1990 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.558
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Giovanni CONSO,
Giudici
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1990 dalla Corte d'appello di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bracciaventi Filippo ed altro e Ciccia Giuseppe ed altri e da Ciccia Giuseppe ed altri e Bracciaventi Filippo ed altro iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal proprietario di un fondo rustico concesso in affitto, il quale, pur essendo un semplice bracciante al momento della disdetta intimata agli affittuari, ritiene di avere il
203,
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata viola il principio di eguaglianza perchË, mentre attribuisce il diritto di risoluzione anticipata del contratto anche ai soggetti equiparati al coltivatore diretto dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 203 del 1982 per il solo fatto del conseguimento di un titolo di studio in materia agraria o forestale, non riconosce valore alla dimostrazione pratica di capacit‡ di conduzione dell'azienda agricola fornita da chi in passato abbia esplicato una prolungata attivit‡ di coltivatore diretto;
che nel giudizio davanti alla Corte Ë intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che per fondare l'asserita violazione dell'art. 3 Cost. il tertium...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA