Ordinanza nº 558 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 1990

Data di Resoluzione19 Dicembre 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.558

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Giovanni CONSO,

Giudici

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1990 dalla Corte d'appello di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bracciaventi Filippo ed altro e Ciccia Giuseppe ed altri e da Ciccia Giuseppe ed altri e Bracciaventi Filippo ed altro iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal proprietario di un fondo rustico concesso in affitto, il quale, pur essendo un semplice bracciante al momento della disdetta intimata agli affittuari, ritiene di avere il in ragione di una passata attivit‡ di coltivatore diretto, la Corte di appello di Catania - Sezione specializzata agraria ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n.

203, ;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata viola il principio di eguaglianza perchË, mentre attribuisce il diritto di risoluzione anticipata del contratto anche ai soggetti equiparati al coltivatore diretto dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 203 del 1982 per il solo fatto del conseguimento di un titolo di studio in materia agraria o forestale, non riconosce valore alla dimostrazione pratica di capacit‡ di conduzione dell'azienda agricola fornita da chi in passato abbia esplicato una prolungata attivit‡ di coltivatore diretto;

che nel giudizio davanti alla Corte Ë intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che per fondare l'asserita violazione dell'art. 3 Cost. il tertium...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT