Sentenza nº 18 da Constitutional Court (Italy), 18 Gennaio 1989

RelatoreGabriele Pescatore
Data di Resoluzione18 Gennaio 1989
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.18

ANNO 1989

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117 (), nella parte in cui disciplina la responsabilità civile dei magistrati, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Mate Manlio e la Banca Nazionale del Lavoro, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24/la s.s. dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 4 maggio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Marconi Francesco e l'I.A.C.P. della provincia di Roma, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30/1a s.s. dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 10 maggio 1988 dal Tribunale di Biella nel procedimento civile vertente tra Machetti Mara e Cagnacci Massimo, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n 30/1a s.s. dell'anno 1988;

4) ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Rotundo Lorenzo e Senese Bentito, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31/la s.s. dell'anno 1988;

5) ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Consorzio tenuta di Decima e Tordi Edmondo, iscritta al n. 358 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31/la s.s. dell'anno 1988;

6) ordinanza emessa il 26 aprile 1988 dalla Corte d'Appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Polojaz Danilo, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/la s.s. dell'anno 1988;

7) ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dal Tribunale di Bari-Sezione specializzata Tossicodipendenze-nei confronti di Ambruoso Nazario, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/la s.s. dell'anno 1988;

8) ordinanza emessa il 28 aprile 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna sul ricorso proposto da Vincenzi Umberto contro l'Ufficio IVA di Ravenna, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39/1a s.s. dell'anno 1988;

9) ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto dall'Associazione della Stampa romana contro il Secondo Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40/1a S.S. dell'anno 1988;

10) ordinanza emessa il 12 maggio 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia-Sezione di Catania sul ricorso proposto da Coco Giuseppe, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40/1a S.S. dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

  1. -La Corte è chiamata a pronunciarsi su un insieme di questioni attinenti tutte al tema della responsabilità civile del giudice, accomunate dall'oggetto e da profili analoghi, cosicchè i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

  2. - La questione più generale, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza 12 maggio 1988 (R.O. n. 460 del 1988), investe sotto un duplice profilo l'intera l. 13 aprile 1988, n. 117 nella parte in cui prevede e disciplina la responsabilità civile dei giudici per colpa grave sotto un duplice profilo.

    Secondo il Tribunale amministrativo regionale remittente, la previsione, in sè, di tale responsabilità contrasterebbe, innanzitutto, con gli artt. 101, 104 e 108 della Costituzione, compromettendo l'imparzialità della magistratura, con l'attribuire alle parti uno strumento di pressione idoneo ad influenzarne le decisioni.

    La possibilità di un , in contrasto con il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge. Ne deriverebbe la lesione della sua stessa sa in dipendenza , che ha per presupposto sto u no status di piena libertà da ogni influenza e intimidazione esterna.

    Inoltre, la proposizione in concreto di azioni di danno verso lo Stato, esponendo il giudice all'eventuale rivalsa, inciderebbe sulla sua serenità-e quindi ancora sulla sua indipendenza-in relazione a giudizi analoghi a quelli che abbiano dato luogo a tali azioni, nonchè ad altri proposti dinanzi a lui dalle stesse parti, esplicando una . I giudici infine, sarebbero spinti all'adesione forzata a principi giurisprudenziali consolidati, per porsi al riparo da responsabilità, con la conseguente compromissione dell'indipendenza della magistratura e di ogni evoluzione giurisprudenziale.

    Nell'ordinanza di rimessione si rileva ancora che la possibilità di errore è connaturata al processo e l'esistenza, all'interno del processo, di appositi mezzi d'impugnazione finalizzati all'eliminazione dell'errore, costituiscono ragione d'incompatibilità fra processo e responsabilità del giudice a titolo di colpa.

    Prospettando un secondo profilo d'incostituzionalità, il giudice a quo deduce che l'Assemblea generale dell'O.N.U., tenendo conto della particolarità della funzione giurisdizionale, con una risoluzione adottata il 29 novembre 1985, ha affermato il principio secondo il quale i giudici devono godere d'immunità personale dalle azioni civili di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da atti impropri od omissioni nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Poichè detta risoluzione dovrebbe qualificarsi come norma di diritto internazionale generale, la legge impugnata violerebbe l'art. 10 della Costituzione, il quale stabilisce che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

  3. -La questione è infondata sotto entrambi i profili.

    Va premesso che la legge 13 aprile 1988, n. 117 rappresenta il punto di arrivo di una lunga evoluzione che, in materia di responsabilità civile del giudice, ha conosciuto in Italia significativi mutamenti.

    Nei secoli dal XII al XV, prima del sorgere e dell'affermarsi dei tribunali supremi, l'interpretazione del diritto all'interno dei vari Stati italiani (spesso assai piccoli) era stata opera dei , glossatori o commentatori-consulenti. Ciò essi avevano fatto specialmente con i loro Consilia, basati sulla communis opinio e dati ai giudici dell'epoca, spesso inesperti del giure e sottoposti al sindacato di responsabilità, senza distinzione tra dolo e colpa. Da questa indicazione muove il sentiero normativo non sempre lineare, svoltosi, in un lungo arco di tempo, in parallelo con il vario configurarsi della posizione del giudice.

    L'affievolimento dell'idea dello Stato e della legge come volontà dello Stato, determinato dalle invasioni barbariche, si riflesse sull'idea della giurisdizione come funzione statale, funzione cioé di formulazione e di attuazione della volontà della legge.

    E quanto più la giurisdizione, dapprima con lo stabilimento delle istituzioni feudali, poi con il frazionarsi sempre crescente della sovranità, si venne polverizzando fra i giudici più diversi (popolari, regi, imperiali, feudali, ecclesiastici, comunali) e venne assumendo l'aspetto di una prerogativa del giudice, avente carattere patrimoniale, trasmissibile ed alienabile, tanto più il processo cesso di essere considerato come istituto pubblico di attuazione della legge, e si profilo esclusivamente come una contesa fra litiganti: il giudice non fu più considerato come l'organo pubblico di una funzione statale, ma come l'arbitro incaricato di dirimere questa contesa in base ai risultati delle prove.

    Poi, col sorgere e col consolidarsi della figura del giudice funzionario, al quale era delegata l'amministrazione della giustizia, si apri la via, da un lato, al delinearsi con maggiore precisione della responsabilità disciplinare, dall'altro, alla limitazione della sua responsabilità civile ai soli fatti dolosi.

    Su tali basi erano impostati la disciplina dell'art. 783 del codice di procedura civile del 1865, il quale già limitava, sostanzialmente, la responsabilità civile del giudice alle ipotesi di e , nonchè gli artt. 55, 56 e 74 del codice di procedura civile del 1940.

    Questo assetto normativo privilegiava la responsabilità interna-a carattere disciplinare- del giudice, rispetto alla responsabilità esterna, nel quadro di un ordinamento in cui non si erano ancora affermati i principi- frutto di lunga evoluzione e di progressivo ampliamento - relativi alla responsabilità in generale della Pubblica Amministrazione.

    Già prima della Costituzione repubblicana, dottrina e giurisprudenza concordavano nell'affermazione (che trovò maggiore ostacolo nei confronti dell'amministrazione militare e di quella ferroviaria) del principio che la lesione del precetto del neminem ledere determinava la responsabilità dell'ente pubblico.

    Svolgimento di tale principio, con connessa specificazione dei soggetti tenuti, e la regola enunciata nell'art. 28 della Costituzione, secondo la quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi...

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