Sentenza nº 22 da Constitutional Court (Italy), 24 Gennaio 1989

RelatoreLuigi Mengoni
Data di Resoluzione24 Gennaio 1989
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.22

ANNO 1989

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478 ()) promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Sciuba Enzo e Mancini Teodora iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/1 a SS dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Sciuba Enzo nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Considerato in diritto

  1. -Il Tribunale di Roma ritiene che l'esonero del conduttore dall'obbligo di risarcimento dei danni sofferti dal locatore a causa della ritardata restituzione dell'immobile, disposto dall'art. 2 del d.l. n. 393 del 1987, convertito in legge n. 478 del 1987, per il periodo di protrazione del godimento del bene intercorso fra la data di scadenza del regime transitorio ex legge n. 392 del 1978 e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto, implichi una proroga surrettizia del vecchio contratto, elusiva della sentenza n. 108 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle due proroghe previste dalle leggi del 1984 e del 1985.

    Questa valutazione si fonda sulla premessa che per effetto della detta sentenza il conduttore debba considerarsi in mora, in ordine all'obbligazione di restituzione dell'immobile, fin dalla scadenza del regime transitorio, e che tale qualificazione, con la conseguente responsabilità per danni ex art. 1591 cod. civ., non possa essere neutralizzata, in mancanza di accordo tra le parti, se non con una nuova proroga legale del contratto.

    Tale essendo il significato attribuito al citato art. 2, esso viene denunciato come contrario all'art. 42, secondo comma, Cost., alla stregua della giurisprudenza di questa Corte.

  2. - La questione non è fondata.

    Il giudice remittente sopravvaluta la...

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