Ordinanza nº 26 da Constitutional Court (Italy), 24 Gennaio 1989

RelatoreVincenzo Caianiello
Data di Resoluzione24 Gennaio 1989
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.26

ANNO 1989

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29.9.1973, n. 597 () promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1987 dalla Commissione tributaria centrale sul ricorso proposto da Gasperini Giampaolo contro l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Avellino, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27/1 a S.S. dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Giampaolo Gasparini, avente ad oggetto la non riconosciuta deducibilità dal reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF della somma pagata a titolo di imposta di successione nell'anno di riferimento, la Commissione tributaria centrale, con ordinanza del 3 dicembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 per violazione degli artt. 53, 3 e 42, ultimo comma, Cost., in quanto la norma denunciata non consente la detrazione (rectius: deduzione) del tributo assolto;

che il giudice rimettente, dopo aver premesso in linea generale che ogni decremento di ricchezza a disposizione del contribuente dovrebbe essere portato in diminuzione della sua capacita contributiva (cui va in concreto commisurata l'obbligazione tributaria) e che il legislatore nel dettare la relativa disciplina e autorizzato a valutazioni discrezionali ma non arbitrarie sulla individuazione degli indici rivelatori della capacita contributiva stessa, ha osservato che il passaggio di beni e di attività legato alla successione ereditaria e un , cui il legislatore ricollega la duplice conseguenza del pagamento della imposta di successione e del pagamento, poi, di tutte le altre imposte derivanti dalla nuova consistenza economica dell'obbligato, nei periodi di imposta corrispondenti, in rapporto a redditi ed...

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