Sentenza nº 234 da Constitutional Court (Italy), 21 Aprile 1989

RelatoreLuigi Mengoni
Data di Resoluzione21 Aprile 1989
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.234

ANNO 1989

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 11 del decreto lgs. 4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale), dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93 (Ratifica, con modificazioni, del Decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale) e dell'art. 6, n. 1, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 1o luglio 1987 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Biagetti Lanfranco e l'I.N.P.D.A.I., iscritta al n. 562 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Biagetti Lanfranco nonchË l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

uditi l'avv. Guido Conti per Biagetti Lanfranco e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

  1. -Il Pretore di Roma interpreta restrittivamente l'art. 6 della legge n. 140 del 1985 nel senso che il beneficio ivi disposto in favore degli ex combattenti (maggiorazione del trattamento pensionistico nella misura di lire 30.000 mensili) e applicabile nei limiti delle cause di esclusione previste dagli artt. 11 del d.lgs. n. 137 del 1948 e 2 della legge n. 93 del 1952, restandone esclusi in particolare coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari per avere aderito alla sedicente repubblica sociale italiana. Alla stregua di questa interpretazione egli dubita della legittimit‡ costituzionale della normativa risultante dalle tre disposizioni citate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

    Occorre precisare che, nel dichiarare la rilevanza della questione, il giudice...

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