Sentenza nº 256 da Constitutional Court (Italy), 18 Maggio 1989
Relatore | Francesco Greco |
Data di Resoluzione | 18 Maggio 1989 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.256
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 5 novembre 1988, depositato in cancelleria il 7 novembre 1988 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della dichiarazione 10 ottobre 1988 dell'Ufficio regionale del Referendum della Regione Sardegna e del decreto 19 ottobre 1988 del Presidente della Giunta della Regione Sardegna, nonchè ogni altro atto o deliberazione relativi ai referendum. Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
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-Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato nei confronti della Regione Sardegna, conflitto di attribuzione in relazione agli atti preparatori e al decreto del 19 ottobre 1988, n. 161, del Presidente della Giunta regionale della Sardegna con il quale, a seguito della deliberazione di ammissibilità dell'Ufficio Regionale per il referendum, sono state indette consultazioni popolari sui seguenti quesiti:
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se gli elettori siano contrari alla presenza in Sardegna di basi militari straniere istituite a seguito di atti internazionali non sottoposti al prescritto controllo del Parlamento e diretti ad offrire punti di approdo e di rifornimento anche a navi e sommergibili a propulsione nucleare o con armamento nucleare;
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se siano favorevoli a che il Consiglio regionale della Sardegna presenti alle Camere, ai sensi dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione, e 51 dello Statuto sardo, una proposta di legge per vietare, esperendo le necessarie iniziative internazionali, il transito e l'approdo, nelle acque territoriali italiane, di naviglio a propulsione nucleare o con a bordo armi atomiche;
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se vogliano che lo stesso Consiglio, ai sensi delle citate normative, presenti una proposta di legge di revisione dell'art. 80 della Costituzione, per consentire l'accertamento della volontà popolare, a mezzo referendum consultivo, sui trattati internazionali di natura politica la cui ratifica e sottoposta all'autorizzazione del Parlamento.
Il Presidente suindicato ha chiesto che sia dichiarato che non spetti alla Regione Sardegna ammettere ed indire referendum, ancorchè consultivi, con quesiti relativi a materie non comprese nella sua competenza ed, in particolare, con quesiti relativi a rapporti internazionali ed alla difesa della Patria e che, invece, compete allo Stato ogni attribuzione relativa alle dette materie e, di conseguenza, siano annullati gli atti in relazione ai quali e sollevato il conflitto.
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-E' preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione resistente secondo cui, in realtà, dinanzi alla Corte si sarebbe proposto un nuovo giudizio di ammissibilità dei referendum già effettuato dagli organi a ciò deputati ed estraneo alla competenza della Corte medesima.
L'eccezione non é fondata.
Come già rilevato in precedenti decisioni (sentenza n. 43 del 1982), esula dai compiti di questa Corte giudicare dell'ammissibilità dei referendum regionali mentre rientra fra i suoi poteri stabilire, come si richiede nel caso di specie, se l'atto di ammissione di referendum regionali leda la sfera di competenza costituzionalmente garantita allo Stato.
Nella specie, la sola lettura del ricorso introduttivo convince che trattasi di un vero e proprio conflitto di attribuzione.
Invero, non é posto in discussione l'operato dell'Ufficio preposto...
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...da quello proposto con decreto n. 161 del Presidente della Giunta regionale del 19 ottobre 1988, annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 256 del 1989 (quest'ultima questione è stata sollevata in pubblica udienza). I punti sopra evidenziati devono essere esaminati singolarmente ......
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...sarebbero in contrasto con i principi in tema di referendum consultivi regionali indicati dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 256 del 1989)e con i limiti propri del potere di iniziativa legislativa In proposito, il ricorrente osserva anche che l'art. 121, secondo comma, della Cost......
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