Sentenza nº 281 da Constitutional Court (Italy), 18 Maggio 1989

RelatoreFrancesco Greco
Data di Resoluzione18 Maggio 1989
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.281

ANNO 1989

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1988 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Ceschina Renzo ed altri contro il Comune di Misano Adriatico, iscritta al n. 607 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Ceschina Riccardo ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Considerato in diritto

  1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, che, prevedendo la possibilità di riconferma nell'incarico dei componenti delle Commissioni comunali di prima istanza per i tributi locali nominati dal Consiglio comunale, violerebbe l'art. 108, secondo comma, della Costituzione in quanto la sola prospettiva del reincarico basta ad escludere l'indipendenza di un giudice che deve esaminare questioni relative a tributi comunali, rispetto all'organo del Comune che lo nomina.

  2. - La questione é fondata.

L'indipendenza dei membri delle suddette Commissioni é sicuramente compromessa per effetto della disposizione che prevede, al termine del biennio, la possibilità di riconferma nell'incarico, secondo il discrezionale apprezzamento del competente organo dell'amministrazione comunale. Invero, secondo quanto questa Corte ha già...

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