Sentenza nº 281 da Constitutional Court (Italy), 18 Maggio 1989
Relatore | Francesco Greco |
Data di Resoluzione | 18 Maggio 1989 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.281
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1988 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Ceschina Renzo ed altri contro il Comune di Misano Adriatico, iscritta al n. 607 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione di Ceschina Riccardo ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Considerato in diritto
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- La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, che, prevedendo la possibilità di riconferma nell'incarico dei componenti delle Commissioni comunali di prima istanza per i tributi locali nominati dal Consiglio comunale, violerebbe l'art. 108, secondo comma, della Costituzione in quanto la sola prospettiva del reincarico basta ad escludere l'indipendenza di un giudice che deve esaminare questioni relative a tributi comunali, rispetto all'organo del Comune che lo nomina.
-
- La questione é fondata.
L'indipendenza dei membri delle suddette Commissioni é sicuramente compromessa per effetto della disposizione che prevede, al termine del biennio, la possibilità di riconferma nell'incarico, secondo il discrezionale apprezzamento del competente organo dell'amministrazione comunale. Invero, secondo quanto questa Corte ha già...
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