Sentenza nº 323 da Constitutional Court (Italy), 06 Giugno 1989

RelatoreMauro Ferri
Data di Resoluzione06 Giugno 1989
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 323

ANNO 1989

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Francesco SAJA

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 l. 26 marzo 1983 n. 84 (Sostituzione del franco oro Poincarè, adottato dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sulla disciplina del trasporto aereo internazionale e dal Protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955, con i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la Ditta Sibram di Canestri e C. e l'Alitalia s.p.a., iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1° serie spec. dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione della ditta Sibram e dellaAlitalia s.p.a. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

uditi gli avv. Miro Sorrentino per la ditta Sibram, Gustavo Romanelli per l'Alitalia s.p.a. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 l. 26 marzo 1983 n. 84 (e cioé dei tre articoli di cui consta la legge), in riferimento agli artt. 10 e 3 Cost. Il primo parametro é invocato in quanto la legge denunciata , vale a dire la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 resa esecutiva in Italia con l. 19 maggio 1932 n. 841; il secondo in quanto .

  1. - Ai fini dell'esatta individuazione del thema decidendum é opportuno premettere brevi cenni sulle vicende da cui trae origine la legge censurata.

    La Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale ha disciplinato, fra l'altro, i limiti di responsabilità del vettore aereo per danni a persone, bagagli o merci durante il trasporto, determinandone l'importo (art. 22 n. 4) in franche francesi dell'epoca (il cosiddetto franco Poincarè), corrispondenti a 65,5 milligrammi di oro fino al titolo di 900 millesimi. Il Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955, reso esecutivo in Italia con l. 3 dicembre 1962 n. 1832, ha modificato la Convenzione di Varsavia in alcune sue parti, stabilendo, per quel che qui interessa (emendamento XI sostitutivo dell'art. 22), che le somme indicate in franche sono considerate come riferite ad una unità monetaria costituita da 65 milligrammi e mezzo d'oro al titolo di 900 millesimi di fino. Le somme potevano essere convertite in ciascuna moneta nazionale e la convenzione doveva effettuarsi in caso di controversia giudiziaria secondo il valore oro della moneta alla data del giudizio.

    Ulteriori modifiche al testo così emendato dalla Convenzione di Varsavia furono apportate dal Protocollo del Guatemala della8 marzo 1971, reso esecutivo in Italia dalla l. 6...

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