Sentenza nº 337 da Constitutional Court (Italy), 15 Giugno 1989

RelatoreAntonio Baldassarre
Data di Resoluzione15 Giugno 1989
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.337

ANNO 1989

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato 11 novembre 1988, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) 5 agosto 1988, n. 87, concernente l'approvazione del , nella parte concernente l'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei (punto 5, nonchè sez. III dell'appendice del programma).

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

udito l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione.

Considerato in diritto

  1. - La Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) 5 agosto 1988, n. 87, concernente l'approvazione del , in quanto, attribuendo, al punto 5.2, al Ministro dell'ambiente il potere di provvedere, d'intesa con la Regione Sardegna, all'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei, lederebbe le competenze costituzionalmente riconosciute alla ricorrente in ordine all'istituzione di parchi infraregionali, quali risultano dagli artt. 3 e 6 dello Statuto sardo (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3), come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1978, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), che ha trasferito alla regione .

    In via subordinata , ove non le fosse riconosciuto il potere di istituire il Parco marino del Golfo di Orosei, da essa rivendicato, la Regione Sardegna prospetta la lesione delle proprie competenze in materia di protezione della natura e di parchi o di riserve naturali per effetto della Sezione III dell'Appendice della predetta delibera C.I.P.E., la quale, nel disciplinare le procedure dell'intesa richiesta dall'art. 18, lett. c, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria per il 1988), ha previsto un'apposita Commissione paritetica con potere di proposta, nella quale possono essere inseriti anche rappresentanti degli enti locali e delle associazioni ambientalistiche riconosciute, nonchè la possibilità, per il Ministro dell'ambiente, di provvedere, in mancanza di proposte unitarie della suindicata Commissione, nel termine di novanta giorni, all'adozione degli atti necessari all'istituzione del parco.

  2. -Occorre verificare preliminarmente se il ricorso presentato dalla Regione Sardegna possa essere ritenuto ammissibile nella parte in cui rivendica alla competenza regionale il potere di istituire il Parco marino del Golfo di Orosei.

    A sostegno dell'ammissibilità del ricorso, la ricorrente afferma che la deliberazione del C.I.P.E. del 5 agosto 1988, n. 87, non potrebbe essere considerata meramente attuativa dell'art. 18, lett. c, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal momento che la concreta attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere contestato risalirebbe soltanto alla suindicata deliberazione, non potendo essere rinvenuta nè nell'art. 18, lett. c, nè nell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle cui procedure il predetto art. 18 fa rinvio per l'istituzione dei parchi naturali da esso previsti.

    L'interpretazione addotta dalla Regione Sardegna non può essere accolta, poichè, ove siano correttamente analizzate nel loro significato letterale e sistematico, le disposizioni citate portano alla conclusione opposta, vale a dire a rinvenire nell'art. 18, lett. c, della legge n. 67 del 1988 l'attribuzione allo Stato del potere di istituire il Parco marino del Golfo di Orosei.

    2.1.-Va osservato, innanzitutto, che, contrariamente a quanto suppone la ricorrente, il rinvio alle , operato dall'art. 18, lett. c, della legge n. 67 del 1988, non può riferirsi all'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei.

    Sicchè cade la possibilità prospettata dalla Regione Sardegna, per la quale il...

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