Sentenza nº 396 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 1989
Relatore | Giovanni Conso |
Data di Resoluzione | 13 Luglio 1989 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.396
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), in relazione all'art. 7 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1988 dalla Corte d'assise d'appello di Roma nel procedimento sorto a seguito di incidente d'esecuzione promosso da Vitelli Roberto, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione di Vitelli Roberto, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;
uditi l'avvocato Tommaso Mancini per il Vitelli e l'Avvocato dello Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
-
- Il controllo di legittimità richiesto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'assise d'appello di Roma ha per oggetto, secondo il dispositivo dell'ordinanza di rimessione,
e, secondo le parole conclusive della motivazione, . Più specificamente, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della norma che esclude l'estensibilità dello speciale cumulo giuridico contemplato dall'art. 7 della legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali e stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non può eccedere anni ventidue e mesi sei per la reclusione e anni quattro per l'arresto), a precedenti sentenze di condanna per altri reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale eventualmente pronunciate a carico dello stesso condannato facendo applicazione di una delle diminuzioni di pena previste dagli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304. Ne consegue che ad essere posta in discussione sotto il profilo della legittimità costituzionale non e tanto l'inapplicabilità del suddetto cumulo nei confronti di chi abbia usufruito dei benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982, quanto la sua inapplicabilità
nei confronti di eventuali sentenze concorrenti alle quali sia stato o possa essere applicato uno dei detti benefici. L'oggetto della questione va, dunque, individuato nel combinato disposto degli artt. 7 e 8, secondo comma, della legge 18 febbraio 1987, n. 34, nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene previsto dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o più sentenze di condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304.
-
- Ad avviso del giudice a quo, la normativa denunciata non sarebbe conforme all'art. 3 della Costituzione, potendo determinare risultati contrastanti con l'
. Se per sentenze di condanna in ordine alle quali gia sia stata fatta applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 2 o dell'attenuante prevista dall'art. 3 della legge n. 304 del 1982, non altrettanto si può dire per la non estensibilità ad esse dello speciale cumulo giuridico previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987: ove, infatti, il condannato , ben avrebbe potuto, al momento attuale, invocare la diminuzione di pena accordata ai terroristi dalla più recente legge n. 34 e, quel che più conta, avrebbe potuto giovarsi anche della prescrizione contenuta> nell'art. 7 per tutte le condanne comunque inflittegli per reati di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. In altre parole, la limitata operatività del cumulo in questione
: una disparità tanto più grave in quanto verificabile . Ad avvalorare la portata di queste argomentazioni...
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