Ordinanza nº 417 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 1989

RelatoreEttore Gallo
Data di Resoluzione18 Luglio 1989
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.417

ANNO 1989

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 315 del codice penale in relazione all'art. 358 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Ortombina Guglielmo, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza 10 novembre 1988, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 315 del codice penale, in relazione all'art. 358 stesso codice, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente che il dipendente di una società per la gestione di autostrade deve essere qualificato come incaricato di pubblico servizio, cosi che il reato nella specie commesso (attribuzione agli autoveicoli di categoria inferiore a quella effettiva, allo scopo di incamerare a suo vantaggio la differenza di pedaggio, o di favorire taluni conducenti) andrebbe qualificato come malversazione, di competenza del Tribunale;

che, in precedenza, lo stesso Giudice istruttore, ritenendo invece che nel fatto si dovesse configurare il delitto di appropriazione indebita, aveva trasmesso gli atti al Pretore di Bolzano per competenza;

che questi, però, aveva restituito gli atti stessi osservando che, per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, all'impiegato addetto alla riscossione del pedaggio doveva essere appunto attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio;

che, a seguito di ciò, il Giudice istruttore riteneva di doversi adeguare alla detta giurisprudenza e di non dovere, perciò, sollevare conflitto di competenza, ma opinava che il dipendente di una società privata, che...

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