Sentenza nº 575 da Constitutional Court (Italy), 22 Dicembre 1989
Relatore | Vincenzo Caianiello |
Data di Resoluzione | 22 Dicembre 1989 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.575
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica); dell'art. 2, comma primo, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1989 dal T.A.R. della Lombardia nel ricorso proposto dalla S.p.a. Magic contro il Comune di Busto Arsizio ed altra, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Magic, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
uditi gli avvocati Carlo L. Scrosati e Annarosa Corselli per S.p.a Magic e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
-
-E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 nella parte in cui, ad avviso del giudice a quo, consentono alla pubblica amministrazione di reiterare, senza la corresponsione di indennizzo, il vincolo urbanistico di natura espropriativa su di un bene determinato, decaduto per l'inutile decorso del termine di efficacia.
L'ordinanza di rinvio considera tale eventualità in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto sottoporrebbe singoli beni, cosi discriminandone l'utilizzabilità rispetto ad altri beni aventi le stesse caratteristiche, ad un regime vincolistico indeterminato nel tempo, tale da risolversi in una limitazione della proprietà sostanzialmente espropriativa senza indennizzo.
Il sistema, inoltre, contrasterebbe anche con l'art. 3 della Costituzione, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra il...
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