Ordinanza nº 140 da Constitutional Court (Italy), 02 Febbraio 1988

RelatoreVincenzo Caianiello
Data di Resoluzione02 Febbraio 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.140

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448 (), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1986 dal Giudice Conciliatore di Sorrento, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1/la ss. dell'anno 1987;

visti gli atti di costituzione di Stinga Antonino e del Comune di Sanremo nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da Stinga Antonio per ottenere la restituzione di somme perse al gioco al Casino municipale di Sanremo, il Conciliatore di Sorrento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2448 ();

che, la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui, riconoscendo al Ministro dell'interno la facoltà di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, il Comune di Sanremo ad adottare i provvedimenti necessari per l'assestamento del bilancio e per l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, attribuisce ad un organo diverso dal Governo non una mera competenza amministrativa, ma, in contrasto con l'art. 76 Cost., una potestà sostanzialmente legislativa, per di più svincolata da ogni limite temporale e da qualsiasi indicazione di oggetto e di criteri direttivi;

che la stessa disposizione consentendo la gestione in forma organizzata del gioco d'azzardo, represso dagli artt. 718-721 c.p., e potendo, in ipotesi, consentire altri reati, viola anche il principio della riserva di legge in materia penale, poichè da facoltà ad un organo amministrativo di far venire meno il carattere di antigiuridicità ad ipotesi di reato legislativamente previste;

che, la medesima disposizione contrasta inoltre col principio di...

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