Ordinanza nº 140 da Constitutional Court (Italy), 02 Febbraio 1988
Relatore | Vincenzo Caianiello |
Data di Resoluzione | 02 Febbraio 1988 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.140
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448 (
visti gli atti di costituzione di Stinga Antonino e del Comune di Sanremo nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da Stinga Antonio per ottenere la restituzione di somme perse al gioco al Casino municipale di Sanremo, il Conciliatore di Sorrento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2448 (
che, la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui, riconoscendo al Ministro dell'interno la facoltà di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, il Comune di Sanremo ad adottare i provvedimenti necessari per l'assestamento del bilancio e per l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, attribuisce ad un organo diverso dal Governo non una mera competenza amministrativa, ma, in contrasto con l'art. 76 Cost., una potestà sostanzialmente legislativa, per di più svincolata da ogni limite temporale e da qualsiasi indicazione di oggetto e di criteri direttivi;
che la stessa disposizione consentendo la gestione in forma organizzata del gioco d'azzardo, represso dagli artt. 718-721 c.p., e potendo, in ipotesi, consentire altri reati, viola anche il principio della riserva di legge in materia penale, poichè da facoltà ad un organo amministrativo di far venire meno il carattere di antigiuridicità ad ipotesi di reato legislativamente previste;
che, la medesima disposizione contrasta inoltre col principio di...
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