Sentenza nº 157 da Constitutional Court (Italy), 11 Febbraio 1988
Relatore | Francesco Paolo Casavola |
Data di Resoluzione | 11 Febbraio 1988 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.157
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri (n. 2 ricorsi) e della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 28 dicembre 1976, l'8 febbraio 1977 e il 19 luglio 1986, depositati in Cancelleria il 7 gennaio e il 15 febbraio 1977 e il 25 luglio 1986 ed iscritti ai nn. 2 e 4 del registro ricorsi 1977 e al n. 34 del registro ricorsi 1986, per conflitti di attribuzione sorti a seguito: a) della lettera n. 1569/E del 21 ottobre 1976 con la quale la Giunta provinciale di Bolzano ha invitato i distributori di energia elettrica nel territorio provinciale a non incassare e versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il contributo termico istituito con provvedimento C.I.P. n. 34 del 6 luglio 1974; b) del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n. 62 del 28 dicembre 1976 concernente:
Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
l. - I tre ricorsi nn. 2 e 4 del 1977 e 34 del 1986 vertono tutti intorno alle attribuzioni statutarie della Provincia autonoma di Bolzano in tema di tariffe elettriche: essi possono pertanto essere riuniti e congiuntamente vanno trattati i relativi conflitti.
-
-Con i primi due ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri prospetta la violazione dell'art. 13, primo, secondo e terzo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonchè dell'art. 7 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18 (come modificato con legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10), norme tutte concernenti le competenze della Provincia autonoma in materia di tariffe d'utenza.
All'origine del conflitto sono due atti che l'Avvocatura dello Stato qualifica di sostanziale disapplicazione di alcuni provvedimenti del C.I.P..
Con lettera datata 21 ottobre 1976, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano comunicava alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di aver invitato le imprese distributrici a richiedere a quest'ultima il rimborso di quanto ad essa versato a titolo di contributo termico (rimborsandolo successivamente agli utenti) e a non incassare ne a corrispondere più tale importo che...
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