Sentenza nº 180 da Constitutional Court (Italy), 18 Febbraio 1988

RelatoreEttore Gallo
Data di Resoluzione18 Febbraio 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.180

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1985 dal T.A.R. della Liguria sul ricorso proposto da Frugone Giulio ed altri contro il Provveditorato agli Studi di Genova ed altri, iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 prima s.s. dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Considerato in diritto

l. - Dev'essere subito ben chiarito che il principio di autorganizzazione dello Stato non può essere messo in discussione: non sono, perciò, di regola, comparabili le situazioni che lo Stato pone in essere per il perseguimento dei suoi fini con quelle, per quanto analoghe, instaurate dall'iniziativa privata.

Nella specie, tuttavia, vengono a delinearsi situazioni anomale ed eccezionali che trovano una base comune su cui la comparazione e prospettabile. E la base comune é data proprio dai principi dettati dall'art. 33 Cost.; dai quali risulta evidente che il Costituente ha inteso consentire a privati e ad Enti di perseguire quella stessa finalità cui lo Stato s'indirizza attraverso l'Istituzione di scuole statali di ogni ordine e grado: vale a dire l'istruzione, mediante il libero insegnamento dell'arte e della scienza. Questo interesse primario dello Stato é, dunque, proprio anche delle scuole e degli istituti di educazione che Enti e privati istituiscono ai sensi del terzo comma dell'art. 33 Cost. Tant'é vero che il legislatore se ne dà carico intervenendo con tutto un complesso normativo che...

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