Sentenza nº 220 da Constitutional Court (Italy), 25 Febbraio 1988
Relatore | Gabriele Pescatore |
Data di Resoluzione | 25 Febbraio 1988 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.220
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (
1) ordinanza emessa il 14 febbraio 1984 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Giurazza Vito contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 3 aprile 1985 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Hernandez Leopoldo ed altri contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/1 a S.S. dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 28 novembre 1984 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Spirito Aldo contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/la s.s. dell'anno 1986;
4) ordinanza emessa il 2 luglio 1985 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Amato Guglielmo contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56/la s.s. dell'anno 1986;
5) ordinanza emessa il 19 marzo 1986 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto da Agus Pietro ed altri contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59/1a s.s. dell'anno 1986;
6) ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Di Lustro Diego Mario contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28/la s.s. dell'anno 1987.
Visti gli atti di costituzione dello SNALS-CONSAL e di Di Lustro Diego Mario nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
uditi gli avvocati Giovanni Di Gioia e Michelangelo Pascasio per Di Lustro Diego Mario e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
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- Le ordinanze di rimessione sollevano questioni in parti identiche e in parte analoghe, per cui i giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
-
- In via pregiudiziale va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dello SNALS- CONFSAL, intervenuto davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio dopo che era stata depositata l'ordinanza 3 aprile 1985 (n. 56 R.O. 1986) ed il relativo giudizio era stato sospeso, essendo stati rimessi gli atti alla Corte costituzionale.
Deve ritenersi, infatti, che nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale sono legittimate a costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale soltanto le parti del giudizio a quo che, al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione, avevano tale qualifica.
Ciò si evince innanzi tutto dalla lettera dell'art. 25, secondo comma, della l. n. 87 del 1953, il quale attribuisce la facoltà di costituirsi dinanzi a questa Corte alle parti destinatarie della notificazione dell'ordinanza di rimessione ai sensi dell'art. 23: parti che sono, appunto, soltanto quelle già costituite nel giudizio a quo. Inoltre, gli artt. 23 e 25 della l. 11 marzo 1953, n. 87, nonchè gli artt. 2 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale- disponendo che l'ordinanza di rimessione deve essere notificata alle parti del giudizio a quo, ove non sia stata letta in dibattimento, che la regolarità della notificazione deve essere controllata dal Presidente della Corte prima di disporre la pubblicazione dell'ordinanza sulla Gazzetta ufficiale e che dall'ultima notificazione decorre il termine (perentorio) di venti giorni per la costituzione - regolano la costituzione delle parti davanti alla Corte, e gli adempimenti connessi, in modo tale da essere applicabili alle sole parti costituite nel giudizio a quo al momento del deposito dell'ordinanza di rimessione. Il che rende manifesta la voluntas legis di attribuire soltanto alle parti già costituite nel giudizio a quo, al momento del deposito (o della lettura in dibattimento dell'ordinanza), la legittimazione a costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale.
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-Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania (ordinanze 14 febbraio 1984 e 2 luglio 1985) e quello per il Lazio (ordinanza 21 maggio 1986) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032-cosi come modificati dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dagli artt. 2 e 3 della l. 20 marzo 1980, n. 75 - nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo, la base di calcolo dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali. Tale limitazione, secondo i giudici a quibus, pone in contrasto dette norme con l'art. 3 Cost., stabilendo, in materia di indennità di fine rapporto dei dipendenti statali, un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello vigente per gl'impiegati privati e per i dipendenti degli enti pubblici c.d. substatali, di cui alla l. 20 marzo 1975, n. 70.
Invero, l'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 prevede che l'indennità di buonuscita spettante, ai sensi del primo comma, al dipendente statale cessato dal servizio é
. L'art. 38 stabilisce che la base contributiva é costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annua, nonchè di una serie di indennità e di assegni in esso indicati. La legge 20 marzo 1980, n. 75 vi ha aggiunto la tredicesima mensilità, ugualmente computata all'80 per cento. Come é stato dedotto nelle ordinanze di rimessione, tale sistema di calcolo dell'indennità di buonuscita e diverso da quello previsto per il prestatore di lavoro privato dall'art. 2120...
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