Sentenza nº 276 da Constitutional Court (Italy), 10 Marzo 1988
Relatore | Ugo Spagnoli |
Data di Resoluzione | 10 Marzo 1988 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.276
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 17, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), modificato dall'art. 3 della legge 8 luglio 1956, n. 706 (Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 dicembre 1984 dal Pretore di Crema nel procedimento civile vertente tra Chizzoli Caterina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 19 novembre 1985 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Martellacci Carla, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;
udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
udito l'avv. Vito Lipari per l'I.N.P.S.
Considerato in diritto
l.-L'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 garantisce alla lavoratrice madre l'indennità giornaliera correlata al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro anche nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, sospensione, assenza dal lavoro senza retribuzione, disoccupazione.
Per quanto in particolare concerne il caso della disoccupazione, il secondo comma garantisce l'indennità alla lavoratrice che all'inizio di detto periodo si trovi disoccupata da non oltre sessanta giorni; il terzo comma dispone poi che:
Infine il quinto comma prevede che la lavoratrice sospesa da oltre sessanta giorni e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, abbia diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
L'art. 21 l. 19 gennaio 1955, n. 25 (come modificato dall'art. 3 l. 8 luglio 1956, n. 706), elencando le diverse forme di previdenza e assistenza sociale obbligatoria estese ai lavoratori apprendisti, non prevede l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
-
-Il Pretore di Crema dubita della legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo e quarto comma della l. n. 1204 del 1971 e dell'art. 21 della l. n. 25 del 1955 poichè non consentirebbero di...
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