Sentenza nº 276 da Constitutional Court (Italy), 10 Marzo 1988

RelatoreUgo Spagnoli
Data di Resoluzione10 Marzo 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.276

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 17, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), modificato dall'art. 3 della legge 8 luglio 1956, n. 706 (Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 dicembre 1984 dal Pretore di Crema nel procedimento civile vertente tra Chizzoli Caterina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 19 novembre 1985 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Martellacci Carla, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;

udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

udito l'avv. Vito Lipari per l'I.N.P.S.

Considerato in diritto

l.-L'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 garantisce alla lavoratrice madre l'indennità giornaliera correlata al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro anche nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, sospensione, assenza dal lavoro senza retribuzione, disoccupazione.

Per quanto in particolare concerne il caso della disoccupazione, il secondo comma garantisce l'indennità alla lavoratrice che all'inizio di detto periodo si trovi disoccupata da non oltre sessanta giorni; il terzo comma dispone poi che: ; il quarto comma recita: .

Infine il quinto comma prevede che la lavoratrice sospesa da oltre sessanta giorni e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, abbia diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

L'art. 21 l. 19 gennaio 1955, n. 25 (come modificato dall'art. 3 l. 8 luglio 1956, n. 706), elencando le diverse forme di previdenza e assistenza sociale obbligatoria estese ai lavoratori apprendisti, non prevede l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

  1. -Il Pretore di Crema dubita della legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo e quarto comma della l. n. 1204 del 1971 e dell'art. 21 della l. n. 25 del 1955 poichè non consentirebbero di...

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