Sentenza nº 302 da Constitutional Court (Italy), 10 Marzo 1988

RelatoreAntonio Baldassarre
Data di Resoluzione10 Marzo 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.302

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 11, 12 e 13 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2 intitolato: , promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Toscana, notificato il 25 gennaio 1988, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1988.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avv. Alberto Predieri per la Regione Toscana e l'Avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

l. - L'immediata fissazione dell'udienza per il dibattimento delle questioni di costituzionalità sollevate dal ricorso di cui in epigrafe induce a considerare assorbita la richiesta formulata dalla Regione Toscana affinchè questa Corte sospenda cautelarmente l'efficacia del decreto legge impugnato (d.l. 12 gennaio 1988, n. 2), in quanto ritenuto produttivo di effetti gravemente pregiudizievoli nei confronti dell'esercizio delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni, in conseguenza di un uso del decreto stesso che si assume come macroscopicamente illegittimo. Ciò preclude a questa Corte di esaminare ogni altra questione relativa a tale richiesta, a cominciare dalla sua stessa ammissibilità.

  1. -La ricorrente prospetta, innanzitutto, una questione di costituzionalità dell'intero decreto-legge, nel senso che quest'ultimo, a suo giudizio, sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 77 Cost. e, in connessione con ciò, per violazione del principio di separazione dei poteri, quale delineato nella vigente Costituzione. La censura é motivata con il duplice rilievo che, nel caso, mancherebbero del tutto i presupposti costituzionali dell'urgenza e della necessita del provvedimento e che la continua violazione del divieto di reiterare la presentazione di decreti-legge non convertiti, deducibile dall'art. 77 Cost., produrrebbe una lesione delle competenze che quest'ultimo articolo assicura alle Camere, laddove riserva ad esse il potere di .

    Così come proposta e nei limiti di cui si dirà ora, la questione é inammissibile.

    Con giurisprudenza costante e da tempo consolidata (v. ad es., sentt. nn. 111 del 1972, 13 e 151 del 1974, 307 del 1983, 151 del 1986, nonchè ordd. nn. 81 del 1984, 164 del 1988), questa Corte ha affermato che nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale la regione, agendo a tutela di una propria competenza che si assume violata, può impugnare le leggi dello Stato (o quelle di altre regioni) soltanto ove deduca che queste siano lesive di una propria sfera di competenza costituzionalmente garantita.

    Poichè, dunque, il suo interesse a ricorrere é qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità di una propria competenza, che si assume illegittimamente lesa, la regione non può validamente prospettare nel proprio ricorso la violazione di qualsivoglia norma costituzionale, ma può soltanto invocare quelle disposizioni della Costituzione la cui violazione comporta per ciò stesso la lesione di una propria competenza costituzionalmente garantita.

    Sebbene in via di principio non può escludersi che una lesione delle attribuzioni regionali possa conseguire dalla violazione di precetti costituzionali collocati al di fuori del titolo quinto della Costituzione (v. ad es., sent. n. 32 del 1960, e da ultimo, sentt. nn. 64 e 183 del 1987), sta di fatto che nel caso di specie é la stessa ricorrente a prospettare la questione di legittimità costituzionale relativa all'intero decreto-legge sul presupposto che quest'ultimo, contravvenendo ai requisiti dell'urgenza e necessita e al divieto di reiterazione dei decreti non convertiti, apparirebbe lesivo delle competenze che la Costituzione riserva al Parlamento. Sotto tale profilo, non si puo dunque dubitare della mancanza di interesse della Regione ricorrente in relazione alle questioni ora considerate, che vanno pertanto dichiarate inammissibili.

    Occorre precisare, comunque, che il giudizio di inammissibilità relativo alla questione del preteso contrasto dell'intero decreto- legge nei confronti dell'art. 77 Cost. non può pregiudicare l'esame dell'ammissibilità della distinta questione riguardante l'art. 12, u.c., dello stesso decreto-legge, che e impugnato dalla ricorrente per l'asserita violazione del combinato disposto formato dagli artt. 117, 118 e 77 Cost. (v. infra al punto 6.1 della motivazione), poichè in quest'ultimo caso la norma invocata come paramentro costituzionale é sostanzialmente diversa da quella relativa alla questione appena considerata.

    Sulla base delle argomentazioni ricordate a sostegno dell'inammissibilità della questione implicante i profili relativi al l'art. 77 Cost., l'eccezione proposta dalla ricorrente, affinchè questa Corte sollevi di fronte a se stessa la questione di costituzionalità dell'intero decreto-legge per violazione dell'art. 77 della Costituzione, va dichiarata consequenzialmente inammissibile per difetto di rilevanza.

  2. -La Regione Toscana dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.l. n. 2 del 1988, il quale dispone che con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati gli accertamenti da compiere al fine della redazione della certificazione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite nelle zone sismiche (di cui all'art. 35, terzo comma, lett. b, l. 28 febbraio 1985, n. 47). Secondo la ricorrente, tale norma, regolando ipotesi rientranti nel concetto di vigilanza, si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dall'art. 12 lett. a del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e dalla tabella contenuta nell'allegato del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che hanno trasferito alle regioni le funzioni di vigilanza sulle costruzioni, nonchè i relativi uffici.

    La questione non é fondata.

    La censura proposta nei confronti dell'art. 4, terzo comma, del d.l. n. 2 del 1988 si basa sull'erronea presupposizione che gli accertamenti ivi previsti attengano a una funzione di vigilanza.

    In realtà, la disposizione impugnata si riferisce alla determinazione degli accertamenti tecnici che i periti devono compiere al fine di attestare l'idoneità...

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