Sentenza nº 309 da Constitutional Court (Italy), 17 Marzo 1988

RelatoreEttore Gallo
Data di Resoluzione17 Marzo 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.309

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 324 del codice penale, in relazione all'art. 357, n. 1, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1987 dalla Corte d'Appello di Torino nel procedimento penale a carico di Chesta Mario ed altri, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 prima s.s. dell'anno 1987;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Considerato in diritto

l.-L'impostazione data al problema dall'ordinanza della Corte piemontese é suggestiva ma non ha fondamento.

Va subito escluso innanzitutto che la questione proposta possa investire l'art. 324 cod. pen., che si limita a punire il pubblico ufficiale che prende interesse privato in un atto della pubblica amministrazione presso la quale presta servizio. Vero é che l'ordinanza lo impugna per la sua relazione con l'art. 357 n. 1 cod. pen., ma ciò dimostra appunto che, in ipotesi, e proprio a quest'ultima norma, e soltanto a questa, cui la censura - così come proposta - andrebbe rivolta, dato che l'art. 324, lungi dall'offrire alcuna nozione del pubblico ufficiale, presuppone integralmente quella dettata dall'art. 357 n. 1 cod. pen.

Senonchè, poi, non si vede nemmeno perchè mai quest'ultima disposizione dovrebbe essere incompatibile con quella di cui all'art. 3, primo co. Cost.

Il legislatore, infatti, si limita ad avvertire che, agli effetti della legge penale, intende considerare pubblici ufficiali innanzitutto gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una delle tre note funzioni pubbliche, che evidentemente - nel pensiero del legislatore del '30-erano intese come espressione dei poteri fondamentali dello Stato, secondo i principi della dottrina formale-sostanziale. Oggi é ben noto che, in realtà, la separazione dei poteri, in quanto strumento garentista, può ben coesistere con una sistemazione concettuale...

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