Sentenza nº 309 da Constitutional Court (Italy), 17 Marzo 1988
Relatore | Ettore Gallo |
Data di Resoluzione | 17 Marzo 1988 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.309
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 324 del codice penale, in relazione all'art. 357, n. 1, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1987 dalla Corte d'Appello di Torino nel procedimento penale a carico di Chesta Mario ed altri, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 prima s.s. dell'anno 1987;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Considerato in diritto
l.-L'impostazione data al problema dall'ordinanza della Corte piemontese é suggestiva ma non ha fondamento.
Va subito escluso innanzitutto che la questione proposta possa investire l'art. 324 cod. pen., che si limita a punire il pubblico ufficiale che prende interesse privato in un atto della pubblica amministrazione presso la quale presta servizio. Vero é che l'ordinanza lo impugna per la sua relazione con l'art. 357 n. 1 cod. pen., ma ciò dimostra appunto che, in ipotesi, e proprio a quest'ultima norma, e soltanto a questa, cui la censura - così come proposta - andrebbe rivolta, dato che l'art. 324, lungi dall'offrire alcuna nozione del pubblico ufficiale, presuppone integralmente quella dettata dall'art. 357 n. 1 cod. pen.
Senonchè, poi, non si vede nemmeno perchè mai quest'ultima disposizione dovrebbe essere incompatibile con quella di cui all'art. 3, primo co. Cost.
Il legislatore, infatti, si limita ad avvertire che, agli effetti della legge penale, intende considerare pubblici ufficiali innanzitutto gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una delle tre note funzioni pubbliche, che evidentemente - nel pensiero del legislatore del '30-erano intese come espressione dei poteri fondamentali dello Stato, secondo i principi della dottrina formale-sostanziale. Oggi é ben noto che, in realtà, la separazione dei poteri, in quanto strumento garentista, può ben coesistere con una sistemazione concettuale...
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