Ordinanza nº 343 da Constitutional Court (Italy), 24 Marzo 1988

RelatoreFrancesco Greco
Data di Resoluzione24 Marzo 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.343

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 2111 del codice civile e dell'art. 19 del C.C.N.L. per l'industria meccanica, metallurgica ed affine, stipulato il 30 luglio 1936, promosso con ordinanza emessa il 1o febbraio 1983 dal Pretore di Legnano, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Legnano, con ordinanza emessa il 1o febbraio 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 52, secondo comma, Cost., questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 2111 cod. civ. e dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica ed affine del 30 luglio 1936, nella parte in cui prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro a causa di chiamata alle armi del lavoratore;

che nel presente giudizio non si È costituita alcuna delle parti private nË ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che questione identica a quella oggetto del presente giudizio, pur se prospettata nei confronti dell'art. 6 del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825 È stata decisa con sentenza n. 144 del 1984 e che le ragioni di quella pronuncia sono valide anche nel presente giudizio in quanto, poichË per effetto della chiamata alle armi dei lavoratori i rapporti di lavoro devono ritenersi definitivamente chiusi-come del resto riconosce lo stesso giudice a quo nell'ordinanza di rimessione-deve tuttavia escludersi che sui rapporti da considerarsi ormai esauriti alla stregua della normativa all'epoca vigente possa avere...

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