Sentenza nº 443 da Constitutional Court (Italy), 14 Aprile 1988

RelatoreRenato Dell'Andro
Data di Resoluzione14 Aprile 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.443

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libert‡) come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libert‡) promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1987 dal magistrato di sorveglianza di Roma nel procedimento relativo a misure di sicurezza instaurato nei confronti di Raco Angelo, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16/la s.s. dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Considerato in diritto

l.- Questa Corte È dell'avviso che debba darsi, dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, un'interpretazione da quella offerta dal giudice a quo.

Svelata la ratio della disposizione impugnata, cosÏ come modificata dalla legge 663 del 1986, risulta che anche la specie sottoposta all'esame del giudice a quo (nella quale la misura di sicurezza È stata revocata prima dell'entrata in vigore della predetta legge) rientra nella ratio stessa.

Anche nella specie in questione, va, pertanto, attivato il procedimento di della pericolosit‡ sociale ai fini della revoca della dichiarazione di delinquenza abituale.

Va chiarito il senso della apportata dall'art. 21 della legge 663 del 1986 all'art. 69 della legge 354 del 1975, partendo, intanto, dal rilievo, non senza significato, che non di vera e propria , in senso formale, si tratta ma di del vecchio testo dell'art. 69 della legge n. 354 del 1975. Il primo comma del precitato art. 21, infatti, recita: . E dal fra i due...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
1 temas prácticos
  • Giurisprudenza di legittimità
    • Italia
    • Rivista penale Numero 1-1999, January 1999
    • 1 Enero 1999
    ...P.G. presso la Corte d'appello di Campobasso, il quale formulava le seguenti osservazioni: a) a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 1988 non è ammissibile il permanere dello status di delinquente abituale dopo la revoca della misura di sicurezza b) a fronte della pe......
1 artículos doctrinales
  • Giurisprudenza di legittimità
    • Italia
    • Rivista penale Numero 1-1999, January 1999
    • 1 Enero 1999
    ...P.G. presso la Corte d'appello di Campobasso, il quale formulava le seguenti osservazioni: a) a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 1988 non è ammissibile il permanere dello status di delinquente abituale dopo la revoca della misura di sicurezza b) a fronte della pe......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT