Ordinanza nº 463 da Constitutional Court (Italy), 14 Aprile 1988

RelatoreEttore Gallo
Data di Resoluzione14 Aprile 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.463

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1982 dal Pretore di Urbino sull'istanza proposta dal Consultorio Familiare della Comunità montana Alto e Medio Metauro, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 206 dell'anno 1982;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza 25 gennaio 1982, il Pretore di Urbino sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo co., l. 22 maggio 1978, n. 194, con riferimento agli art.li 24, secondo co. e 25, primo co., Cost.;

che, secondo il Pretore, quando si tratti d'interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni, dovendosi decidere un conflitto fra interessi protetti dall'ordinamento, ed elevati a veri e propri diritti soggettivi di rilevanza costituzionale (diritto della donna all'integrità fisica, da una parte, e situazione giuridica del concepito, dall'altra, rilevante ex art. 2 Cost. secondo Corte cost. 18 febbraio 1975 n. 27), questo é risolto dalla donna stessa, se maggiorenne, con l'ausilio delle strutture socio-sanitarie;

che se, invece, il conflitto riguardi donna di età inferiore agli anni diciotto, osserva il Pretore che, trattandosi di giovane che la legge presume non sufficientemente matura, deve intervenire l'assenso dei genitori o del tutore, oppure, qualora vi sia rifiuto o discordia fra i genitori, o non sia possibile od opportuno informarli, deve sottentrare il Giudice tutelare che provvede con atto di natura decisoria super partes, non soggetto a reclamo;

che, tale essendo la situazione giuridico - processuale, nel procedimento innanzi al Giudice tutelare deve essere necessariamente assicurata, a norma del secondo co. dell'art. 24...

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