Sentenza nº 535 da Constitutional Court (Italy), 12 Maggio 1988

RelatoreEttore Gallo
Data di Resoluzione12 Maggio 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.535

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1982 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Ronchini Diego ed altri e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 914 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983.

Visto l'atto di costituzione di Ronchini Diego ed altri, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

uditi l'avv. Innocenzo Gorlani per Ronchini Diego ed altri e l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

  1. -Quantunque già da tempo sia cessata la situazione conflittuale, per le ragioni teste accennate, la Corte tuttavia e chiamata a decidere la questione per il periodo intercorrente fra il 1979 e il 1983.

    D'altra parte, la questione proposta e di grande interesse, anche sociale, in quanto investe il rapporto intercorrente fra cittadino utente e servizio pubblico di rilevante importanza, gestito dallo Stato tramite concessionario.

    Nei termini in cui il giudice rimettente ha sollevato la questione, la sua risoluzione sembra postulare lo scioglimento del quesito circa la natura della prestazione numeraria che si richiede al cittadino per godere del servizio. Anche se poi il parametro costituzionale invocato (art. 3) non e probabilmente il solo ad interferire nella vicenda di legittimità, atteso il collegamento del servizio pubblico de quo con l'art. 21 Cost. trattandosi di pubblica informazione e dei mezzi atti a diffonderla.

    Ma già per dare risposta al problema della natura di quella prestazione, e quindi del particolare rapporto intercorrente fra cittadino e concessionario, é l'intera legislazione che disciplina il servizio a venire in esame.

    Nel corso dei tempi, infatti, dal lontano 1925, quando si ebbero le prime modeste installazioni radiofoniche, l'importanza del servizio e andata progressivamente crescendo, coinvolgendo mezzi tecnologici sempre più sofisticati e, nel dopoguerra, la stessa diffusione delle immagini mediante gli impianti di trasmissione televisiva.

    Tutto ciò ha comprensibilmente comportato modificazioni nella natura del rapporto fra i...

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