Sentenza nº 558 da Constitutional Court (Italy), 19 Maggio 1988

RelatoreAntonio Baldassarre
Data di Resoluzione19 Maggio 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.558

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 6 luglio 1978, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1978, recante: .

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato Paolo Barile per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

  1. - Con il ricorso oggetto del presente giudizio per conflitto di attribuzione la Regione Toscana chiede che sia dichiarato che non spetti allo Stato impartire direttive ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni) in relazione al controllo fitosanitario svolto dagli osservatori delle malattie per le piante. ciò in quanto si tratterebbe di materia trasferita in base agli artt. 66, primo comma, 74, primo comma, e 111, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, emanati in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., che hanno conferito alle regioni competenze amministrative in materia di . Per i medesimi motivi, la ricorrente chiede altresì che sia conseguenzialmente annullato il d.P.C.M. 29 aprile 1978, contenente .

    La stessa ricorrente presenta pure una domanda subordinata per l'ipotesi in cui sia accolta la prospettazione che si tratti di funzioni delegate alle regioni, chiedendo, innanzitutto, che sia dichiarato ammissibile il conflitto in esame, essendosi in presenza di atti incidenti negativamente sull'esercizio di funzioni costituzionalmente garantite alle regioni; e, in secondo luogo, che sia esclusa la competenza dello Stato nell'impartire direttive ritenute lesive dell'autonomia costituzionale garantita alle regioni in materia di difesa e lotta fitosanitaria, rispetto alla quale le funzioni ipoteticamente delegate, di cui si lamenta la lesione, costituirebbero un'integrazione necessaria. Anche in tale ipotesi, pertanto, si chiede altresì l'annullamento del d.P.C.M. 29 aprile 1978, precedentemente citato.

    In ogni caso, la questione che si pone pregiudizialmente a questa Corte é quella di stabilire se le funzioni amministrative in materia di controllo fitosanitario effettuato dagli osservatori per le malattie delle piante, quando siano finalizzate all'importazione o all'esportazione o al transito delle piante, debbano considerarsi trasferite alle regioni in base all'art. 74, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, che include fra gli oggetti del trasferimento , oppure se debbano farsi rientrare fra le competenze delegate alle stesse regioni, a norma degli artt. 71, lett. b), e 111 dello stesso decreto n. 616 del 1977, che, rispettivamente, riservano allo Stato le funzioni attinenti all'organizzazione del commercio con l'estero in materia di agricoltura e foreste e delegano le funzioni esercitate dagli uffici trasferiti che risultino estranee alle materie di competenza regionale.

  2. - Va innanzitutto puntualizzato che il d.P.C.M. 29 aprile 1978, nel dettare direttive per l'esercizio delle funzioni di controllo fitosanitario all'importazione, all'esportazione e al transito dei prodotti agricoli, assume espressamente che si sia in presenza di funzioni delegate.

    Di ciò v'é un duplice e formale riconoscimento nella premessa del decreto: in primo luogo, laddove si evidenzia una delle basi legislative del provvedimento stesso nell'art. 71, lett. b), del d.P.R. n. 616 del 1977, che riguarda appunto le funzioni amministrative relative all'organizzazione del commercio con l'estero, nonchè quelle concernenti la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria; in secondo luogo, laddove si esplicita .

    Inoltre, e ciò é ancor più rilevante, all'interno dell'articolato del decreto impugnato vi sono puntuali e ripetuti riferimenti alla natura...

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