Sentenza nº 623 da Constitutional Court (Italy), 10 Giugno 1988

RelatoreRenato Dell'Andro
Data di Resoluzione10 Giugno 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.623

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 delle legge della Regione Sicilia 27 dicembre 1978, n. 71 (Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio del la Regione siciliana in materia urbanistica) promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1979 dal T.A.R. per la Sicilia sul ricorso proposto da Gallo Afflitto Assunta contro il Comune di Carini, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 dell'anno 198l.

Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

uditi gli avvocati Giuseppe Fazio e Armando De Marco per la Regione Sicilia.

Considerato in diritto

  1. -L'ordinanza di rimessione, nel dichiarare non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge della Regione Sicilia n. 71 del 27 dicembre 1978, sollevata dalla ricorrente nel procedimento a quo, fa riferimento all 'art . 101 Cost. (oltre che agli artt. 3 e 41 Cost.) e non agli artt. 101 e segg. Cost., come indicato dalla predetta ricorrente e, come sottolinea la difesa della Regione siciliana, non motiva sufficientemente l'illegittimità dell'art. 48 della citata legge regionale in riferimento all'art. 101 Cost., limitandosi ad assumere che l'art. 48 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 devolva all'amministrazione attiva .

    Va, intanto, preliminarmente rilevato che, avendo la Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 14 del suo Statuto, competenza esclusiva in materia urbanistica, la stessa Regione deve ritenersi vincolata ai soli principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e ad eventuali norme fondamentali di riforme economico- sociali e non ai principi generali o , come letteralmente si esprime l'ordinanza di rimessione.

    Vero é che, stante la mancanza d'idonea motivazione dell'assunto sostenuto dalla predetta ordinanza, non resta che interpretare quest'ultima secondo l'iter argomentativo...

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